Tradizionalmente il potere della iurisdictio era concentrato nelle mani del Sovrano, baluardo della pace esterna (militare) ma anche di quella interna, attraverso l’esercizio della funzione giudicante. Nell’antichità il Re era il naturale destinatario di ogni forma di richiesta di giustizia che il suddito potesse avanzare. La storia ci ha tramandato figure di monarchi celebri anche per il modo saggio ed equilibrato con il quale svolgevano tale funzione. Nel Medioevo si assiste, da un lato, alla massima espansione del fenotipo di “re giudice”, ma dall’altro anche alla coeva nascita di tribunali “locali” gestiti dai Feudatari. Con l’avvento dell’età moderna prima e contemporanea poi, con le codificazioni del XVIII e XIX secolo, si assiste definitivamente alla nascita del moderno sistema giudiziario: indipendente dal potere legislativo ed esecutivo, sulla scia dell’insegnamento di Montesquieu. Al Sovrano viene riservata tuttavia la suprema prerogativa del diritto di esercitare clemenza con provvedimenti di grazia nei confronti dei condannati in via definitiva.

Il regio potere arbitrale e clemenziale - una comparazione diacronica

Salvatore Aceto di Capriglia
2021-01-01

Abstract

Tradizionalmente il potere della iurisdictio era concentrato nelle mani del Sovrano, baluardo della pace esterna (militare) ma anche di quella interna, attraverso l’esercizio della funzione giudicante. Nell’antichità il Re era il naturale destinatario di ogni forma di richiesta di giustizia che il suddito potesse avanzare. La storia ci ha tramandato figure di monarchi celebri anche per il modo saggio ed equilibrato con il quale svolgevano tale funzione. Nel Medioevo si assiste, da un lato, alla massima espansione del fenotipo di “re giudice”, ma dall’altro anche alla coeva nascita di tribunali “locali” gestiti dai Feudatari. Con l’avvento dell’età moderna prima e contemporanea poi, con le codificazioni del XVIII e XIX secolo, si assiste definitivamente alla nascita del moderno sistema giudiziario: indipendente dal potere legislativo ed esecutivo, sulla scia dell’insegnamento di Montesquieu. Al Sovrano viene riservata tuttavia la suprema prerogativa del diritto di esercitare clemenza con provvedimenti di grazia nei confronti dei condannati in via definitiva.
2021
9788899926458
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/96171
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