I dubbi interpretativi sollevati dalla monolitica giurisprudenza di legittimità sull’art. 20 del TUR hanno spinto il legislatore tributario a intervenire sul testo della norma per riformularla. La Cassazione, prima, e la Commissione tributaria provinciale di Bologna, dopo, hanno sindacato la legittimità dell’intervento legislativo. La Cassazione ha affermato che l’esclusione degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale in sede di riqualificazione degli atti da registrare configurano un vulnus agli artt. 3 e 53 Cost.; i giudici felsinei hanno, invece, lamentato una lesione dei principi contenuti negli artt. 81 e 102 Cost. imputabile alla retroattività del nuovo art. 20. Sulla prima questione, la Consulta ha confermato la natura dell’imposta di registro come imposta d’atto, rigettando la tesi sostanzialistica della giurisprudenza di legittimità; sulla seconda questione, in attesa della pronuncia, sembra ragionevole ipotizzare che la retroattività della novella sarà confermata solo se l’art. 20 supererà il c.d. “controllo di ragionevolezza”. Ciò non toglie, tuttavia, la necessità di intervenire sulla disciplina generale dell’imposta di registro, considerata anche dalla Consulta “obsoleta rispetto alle moderne tecniche contrattuali”.
L'art. 20 del T.U. Registro tra "causa concreta" e interpretazione autentica: la parola alla Consulta
Daniela Conte
2021-01-01
Abstract
I dubbi interpretativi sollevati dalla monolitica giurisprudenza di legittimità sull’art. 20 del TUR hanno spinto il legislatore tributario a intervenire sul testo della norma per riformularla. La Cassazione, prima, e la Commissione tributaria provinciale di Bologna, dopo, hanno sindacato la legittimità dell’intervento legislativo. La Cassazione ha affermato che l’esclusione degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale in sede di riqualificazione degli atti da registrare configurano un vulnus agli artt. 3 e 53 Cost.; i giudici felsinei hanno, invece, lamentato una lesione dei principi contenuti negli artt. 81 e 102 Cost. imputabile alla retroattività del nuovo art. 20. Sulla prima questione, la Consulta ha confermato la natura dell’imposta di registro come imposta d’atto, rigettando la tesi sostanzialistica della giurisprudenza di legittimità; sulla seconda questione, in attesa della pronuncia, sembra ragionevole ipotizzare che la retroattività della novella sarà confermata solo se l’art. 20 supererà il c.d. “controllo di ragionevolezza”. Ciò non toglie, tuttavia, la necessità di intervenire sulla disciplina generale dell’imposta di registro, considerata anche dalla Consulta “obsoleta rispetto alle moderne tecniche contrattuali”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.