L’art. 1 del D.lgs. n. 147/ 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha previsto l’inserimento nel D.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 31-ter, contenente la nuova disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. I suddetti accordi preventivi sono stati introdotti in sostituzione del ruling internazionale, disciplinato dall’art. 8 del D.L. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/ 2003). La Relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione ha chiarito espressamente che i nuovi accordi preventivi sono “forme di esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza degli uffici dell’Agenzia delle entrate”. L’obiettivo del legislatore tributario è, infatti, quello di introdurre nuove forme di tax compliance volte a rendere l’adempimento del tributo più semplice e certo sia nelle modalità che nei contenuti e, quindi, a prevenire i conflitti tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti. I nuovi accordi preventivi per le imprese con attività internazionale presentano, tuttavia, alcune rilevanti criticità che rischiano di comprometterne la diffusione a danno soprattutto degli investimenti stranieri nel nostro Paese. Si tratta di criticità che riguardano, in particolare, i tempi di conclusione della procedura, la preventività dell’istanza ed il significato da attribuire “ai mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto” dalla cui permanenza, per la tutta la durata dell’accordo, dipende l’efficacia dell’intesa. Le predette criticità emergono, peraltro, soprattutto dal confronto con l’interpello sui nuovi investimenti che condivide con il nuovo ruling internazionale la ratio legis. È, dunque, auspicabile un nuovo intervento legislativo che risulti finalizzato a modificare, sulla falsariga dello schema adottato nell’interpello sui nuovi investimenti, la disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale allo scopo soprattutto di tutelare il legittimo affidamento del contribuente sotto il profilo della certezza del diritto

Imposizione fiscale e nuovi accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

CONTE, DANIELA
2016-01-01

Abstract

L’art. 1 del D.lgs. n. 147/ 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha previsto l’inserimento nel D.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 31-ter, contenente la nuova disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. I suddetti accordi preventivi sono stati introdotti in sostituzione del ruling internazionale, disciplinato dall’art. 8 del D.L. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/ 2003). La Relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione ha chiarito espressamente che i nuovi accordi preventivi sono “forme di esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza degli uffici dell’Agenzia delle entrate”. L’obiettivo del legislatore tributario è, infatti, quello di introdurre nuove forme di tax compliance volte a rendere l’adempimento del tributo più semplice e certo sia nelle modalità che nei contenuti e, quindi, a prevenire i conflitti tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti. I nuovi accordi preventivi per le imprese con attività internazionale presentano, tuttavia, alcune rilevanti criticità che rischiano di comprometterne la diffusione a danno soprattutto degli investimenti stranieri nel nostro Paese. Si tratta di criticità che riguardano, in particolare, i tempi di conclusione della procedura, la preventività dell’istanza ed il significato da attribuire “ai mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto” dalla cui permanenza, per la tutta la durata dell’accordo, dipende l’efficacia dell’intesa. Le predette criticità emergono, peraltro, soprattutto dal confronto con l’interpello sui nuovi investimenti che condivide con il nuovo ruling internazionale la ratio legis. È, dunque, auspicabile un nuovo intervento legislativo che risulti finalizzato a modificare, sulla falsariga dello schema adottato nell’interpello sui nuovi investimenti, la disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale allo scopo soprattutto di tutelare il legittimo affidamento del contribuente sotto il profilo della certezza del diritto
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