L’ammonimento orale è una misura di prevenzione o di polizia avente una finalità dissuasiva nei confronti del molestatore, scoraggiandolo dal porre in essere ulteriori comportamenti vessatori che possono trascendere nel reato di atti persecutori. Il provvedimento restrittivo deve essere adottato dal Questore cui è trasmessa la segnalazione all’esito di un confronto tra le parti e sulla base delle informazioni acquisite nel procedimento, all’esito di un giudizio ponderato. In mancanza, il provvedimento non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o adottato in carenza di istruttoria e/o di motivazione è sindacabile dal G.A. il quale può contare anche su ulteriori strumenti di convincimento di natura sussidiaria al fine di poter meglio valutare la personalità ed il comportamento dell’ammonito
La prevenzione del reato di stalking. Limiti all’esercizio del potere di ammonimento orale: il sindacato giurisdizionale ed i poteri istruttori del giudice amministrativo
D'ARIENZO, Mariaconcetta
2012-01-01
Abstract
L’ammonimento orale è una misura di prevenzione o di polizia avente una finalità dissuasiva nei confronti del molestatore, scoraggiandolo dal porre in essere ulteriori comportamenti vessatori che possono trascendere nel reato di atti persecutori. Il provvedimento restrittivo deve essere adottato dal Questore cui è trasmessa la segnalazione all’esito di un confronto tra le parti e sulla base delle informazioni acquisite nel procedimento, all’esito di un giudizio ponderato. In mancanza, il provvedimento non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o adottato in carenza di istruttoria e/o di motivazione è sindacabile dal G.A. il quale può contare anche su ulteriori strumenti di convincimento di natura sussidiaria al fine di poter meglio valutare la personalità ed il comportamento dell’ammonitoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.