La Cassazione torna ad occuparsi dell’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nel caso specifico della illecita spendita del c.d. bonus cultura. E, superando il precedente orientamento in materia, ritiene mai configurabile, tramite la reiterazione di tali condotte, la fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell’art. 316-ter c.p., neanche nel caso in cui le stesse, per mera unificazione contabile, diano vita a complessive erogazioni superiori alla soglia di punibilità ivi prevista. Ai fini del superamento della soglia, ciò che conta, infatti, è il legame tra ogni singola operazione con la quale si accede a forme di finanziamento pubblico e l’importo massimo erogabile per la stessa, che nel caso in esame non può essere superiore ai 500 euro. Tale affermazione, in perfetta aderenza al principio di legalità penale, è in grado anche di restituire unitarietà alla complessiva vicenda, che vede coinvolte in un non frazionabile regime di complicità il titolare del bonus e l’esercente accreditato nella realizzazione dell'illecito amministrativo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche e bonus cultura: non c'è spazio per l'illecito penale. (Nota a Cass. pen. Sez VI, 13 gennaio 2021, n. 1247)

fabrizio rippa
2021-01-01

Abstract

La Cassazione torna ad occuparsi dell’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nel caso specifico della illecita spendita del c.d. bonus cultura. E, superando il precedente orientamento in materia, ritiene mai configurabile, tramite la reiterazione di tali condotte, la fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell’art. 316-ter c.p., neanche nel caso in cui le stesse, per mera unificazione contabile, diano vita a complessive erogazioni superiori alla soglia di punibilità ivi prevista. Ai fini del superamento della soglia, ciò che conta, infatti, è il legame tra ogni singola operazione con la quale si accede a forme di finanziamento pubblico e l’importo massimo erogabile per la stessa, che nel caso in esame non può essere superiore ai 500 euro. Tale affermazione, in perfetta aderenza al principio di legalità penale, è in grado anche di restituire unitarietà alla complessiva vicenda, che vede coinvolte in un non frazionabile regime di complicità il titolare del bonus e l’esercente accreditato nella realizzazione dell'illecito amministrativo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/98410
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