Il saggio esamina nell’ambito dell’economia collaborativa le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, tra lavoratore subordinato e autonomo, tra la prestazione di servizi svolta da un operatore professionale e non professionale. Emerge che tali posizioni, nell’ambito dell’economia della condivisione, sono caratterizzate da linee di contorno meno nette rispetto alle corrispondenti figure del sistema del diritto contrattuale e si ravvisa l’emersione di nuovi “interessi deboli” da tutelare diversi ed ulteriori rispetto a quelli che tipicamente hanno, fino a qui, caratterizzato la tutela consumeristica in senso stretto. La polivalenza delle posizioni contrattuali nell’ambito dei nuovi rapporti giuridici di condivisione collaborativa, determina, quindi, per il giurista la necessità di predisporre nuove forme di tutela, ovvero l’esigenza di rimodulare quelle tipiche, per altrettanti nuovi profili di soggezione o debolezza contrattuale che sono emersi proprio da questa nuova economia della condivisione: l’orizzonte del giurista deve, quindi, elevarsi dalle categorie formali e mirare a nuove tutele sostanziali nella nuova economia della condivisione.

La polivalenza delle posizioni contrattuali nella sharing economy (prima parte)

BOCCHINI ROBERTO
2021-01-01

Abstract

Il saggio esamina nell’ambito dell’economia collaborativa le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, tra lavoratore subordinato e autonomo, tra la prestazione di servizi svolta da un operatore professionale e non professionale. Emerge che tali posizioni, nell’ambito dell’economia della condivisione, sono caratterizzate da linee di contorno meno nette rispetto alle corrispondenti figure del sistema del diritto contrattuale e si ravvisa l’emersione di nuovi “interessi deboli” da tutelare diversi ed ulteriori rispetto a quelli che tipicamente hanno, fino a qui, caratterizzato la tutela consumeristica in senso stretto. La polivalenza delle posizioni contrattuali nell’ambito dei nuovi rapporti giuridici di condivisione collaborativa, determina, quindi, per il giurista la necessità di predisporre nuove forme di tutela, ovvero l’esigenza di rimodulare quelle tipiche, per altrettanti nuovi profili di soggezione o debolezza contrattuale che sono emersi proprio da questa nuova economia della condivisione: l’orizzonte del giurista deve, quindi, elevarsi dalle categorie formali e mirare a nuove tutele sostanziali nella nuova economia della condivisione.
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