Il lavoro riporta brevi osservazioni alla decisione del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario del 5 dicembre 2018, n. 25675, secondo cui è nulla la clausola che estende il pegno bancario a qualsiasi credito che la banca vanti nei confronti del cliente, a meno che non vi sia l’indicazione dell’importo massimo garantito, al pari di quanto la legge prescrive in materia di fideiussione omnibus. In particolare, si affronta il problema del rapporto che intercorre tra questa clausola e la regola che impone la sufficiente determinazione del credito garantito da pegno e si pone l’attenzione sulle ipotesi nelle quali il credito può ritenersi adeguatamente determinato. Infine, si analizzano le conseguenze in caso di insufficiente determinazione dell’importo garantito.
Osservazioni ad A.B.F. Napoli, 5 dicembre 2018, n. 25675 in tema di clausola di estensione del pegno omnibus ed insufficiente determinazione dei crediti garantiti
Limatola Carlo
2020-01-01
Abstract
Il lavoro riporta brevi osservazioni alla decisione del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario del 5 dicembre 2018, n. 25675, secondo cui è nulla la clausola che estende il pegno bancario a qualsiasi credito che la banca vanti nei confronti del cliente, a meno che non vi sia l’indicazione dell’importo massimo garantito, al pari di quanto la legge prescrive in materia di fideiussione omnibus. In particolare, si affronta il problema del rapporto che intercorre tra questa clausola e la regola che impone la sufficiente determinazione del credito garantito da pegno e si pone l’attenzione sulle ipotesi nelle quali il credito può ritenersi adeguatamente determinato. Infine, si analizzano le conseguenze in caso di insufficiente determinazione dell’importo garantito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.