Nell’ordinamento fiscale italiano è stata recentemente introdotta (con l’art. 27 del decreto-legge n. 23 del 2020) una disposizione in base alla quale i farmaci gratuitamente ceduti nell’ambito dei “programmi ad uso terapeutico compassionevole” “non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir; ciò significa che dalle cessioni gratuite in questione non emergerà alcun ricavo tassabile a valore normale per le imprese cedenti. Inoltre, ai fini dell’Iva, le stesse cessioni gratuite sono state equiparate alla distruzione dei beni, consentendo così che nulla sia dovuto anche ai fini di tale imposta e che resti detraibile l’Iva a monte. Ancora un utilizzo della norma fiscale per finalità extrafiscali
La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: ovvero quando le norme fiscali rispondono a finalità extrafiscali
Loredana Carpentieri
2020-01-01
Abstract
Nell’ordinamento fiscale italiano è stata recentemente introdotta (con l’art. 27 del decreto-legge n. 23 del 2020) una disposizione in base alla quale i farmaci gratuitamente ceduti nell’ambito dei “programmi ad uso terapeutico compassionevole” “non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir; ciò significa che dalle cessioni gratuite in questione non emergerà alcun ricavo tassabile a valore normale per le imprese cedenti. Inoltre, ai fini dell’Iva, le stesse cessioni gratuite sono state equiparate alla distruzione dei beni, consentendo così che nulla sia dovuto anche ai fini di tale imposta e che resti detraibile l’Iva a monte. Ancora un utilizzo della norma fiscale per finalità extrafiscaliI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.