Il contributo trae spunto dall’importante sentenza della Corte di Giustizia in tema di diritti del consumatore in caso di rimborso anticipato del contratto di credito al consumo, rispetto ai quali si argomenta la sopravvenuta contrarietà ai princìpi del diritto comunitario di una riduzione delle somme rimborsabili al consumatore in sede di rimborso anticipato ancorata sulla distinzione tra voci di costo c.d. up front (cioè riferite ad attività preliminari e destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto) e c.d. recurring (ossia volte a remunerare attività ricorrenti nel corso del rapporto)  Pur con talune riserve sul percorso argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia, l’Autore ritiene che la sentenza consenta di realizzare, nel diritto interno, una più efficace tutela del consumatore in sede di rimborso anticipato del finanziamento, instaurando un inderogabile rapporto di proporzionalità di tutti i costi del credito al consumo all’effettiva durata del finanziamento e non solo — come già richiesto dalla Banca d’Italia — al contenuto ed alla qualità delle attività concretamente espletate dall’intermediario. L’inadeguatezza del criterio del pro rata temporis ai fini del calcolo degli oneri c.d. up front rimborsabili al consumatore induce l’Autore ad auspicare un intervento della Banca d’Italia, consistente nell’impartire agli intermediari le Istruzioni necessarie per il corretto recepimento dell’interpretazione dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE indicata dalla Corte europea.

Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)

Santagata de Castro Renato
2020-01-01

Abstract

Il contributo trae spunto dall’importante sentenza della Corte di Giustizia in tema di diritti del consumatore in caso di rimborso anticipato del contratto di credito al consumo, rispetto ai quali si argomenta la sopravvenuta contrarietà ai princìpi del diritto comunitario di una riduzione delle somme rimborsabili al consumatore in sede di rimborso anticipato ancorata sulla distinzione tra voci di costo c.d. up front (cioè riferite ad attività preliminari e destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto) e c.d. recurring (ossia volte a remunerare attività ricorrenti nel corso del rapporto)  Pur con talune riserve sul percorso argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia, l’Autore ritiene che la sentenza consenta di realizzare, nel diritto interno, una più efficace tutela del consumatore in sede di rimborso anticipato del finanziamento, instaurando un inderogabile rapporto di proporzionalità di tutti i costi del credito al consumo all’effettiva durata del finanziamento e non solo — come già richiesto dalla Banca d’Italia — al contenuto ed alla qualità delle attività concretamente espletate dall’intermediario. L’inadeguatezza del criterio del pro rata temporis ai fini del calcolo degli oneri c.d. up front rimborsabili al consumatore induce l’Autore ad auspicare un intervento della Banca d’Italia, consistente nell’impartire agli intermediari le Istruzioni necessarie per il corretto recepimento dell’interpretazione dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE indicata dalla Corte europea.
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