La l. n. 103 del 2017 ha modificato la posizione processuale dell’imputato incapace di partecipare coscientemente al processo, operando una distinzione tra reversibilità e irreversibilità dell’incapacità processuale. Mentre la prima mantiene sostanzialmente inalterata la disciplina originaria della sospensione del processo e delle verifiche periodiche, in presenza di una incapacità irreversibile il legislatore ha previsto la possibilità di chiudere il processo con una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere.

Il controllo sulla capacità processuale dell’imputato

PANSINI C
2018-01-01

Abstract

La l. n. 103 del 2017 ha modificato la posizione processuale dell’imputato incapace di partecipare coscientemente al processo, operando una distinzione tra reversibilità e irreversibilità dell’incapacità processuale. Mentre la prima mantiene sostanzialmente inalterata la disciplina originaria della sospensione del processo e delle verifiche periodiche, in presenza di una incapacità irreversibile il legislatore ha previsto la possibilità di chiudere il processo con una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere.
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