Nel 2006 il legislatore, nel dare seguito alla riserva di legge contenuta nell’art. 98, co. 3°, Cost., ha configurato come illecito disciplinare l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici (d.lgs. 109/2006 e successive modifiche). Sulla delimitazione del campo di azione del legislatore la Corte Costituzionale si è pronunciata ancora di recente con la sent. 170/2018. Il lavoro, da una parte ricostruisce il dibattito in Assemblea costituente ed esamina il panorama istituzionale e politico nel quale si inserisce la disciplina legislativa dichiarata legittima dalla Corte; e, dall’altra, rappresenta i nodi ancora da sciogliere in materia.
I diritti politici dei magistrati ed il divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici: una violazione del dettato costituzionale o una scelta bilanciata?
MAZZINA Paola
2018-01-01
Abstract
Nel 2006 il legislatore, nel dare seguito alla riserva di legge contenuta nell’art. 98, co. 3°, Cost., ha configurato come illecito disciplinare l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici (d.lgs. 109/2006 e successive modifiche). Sulla delimitazione del campo di azione del legislatore la Corte Costituzionale si è pronunciata ancora di recente con la sent. 170/2018. Il lavoro, da una parte ricostruisce il dibattito in Assemblea costituente ed esamina il panorama istituzionale e politico nel quale si inserisce la disciplina legislativa dichiarata legittima dalla Corte; e, dall’altra, rappresenta i nodi ancora da sciogliere in materia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.