Il dibattito sul rapporto tra atti personalissimi e amministrazione di sostegno solle-cita la riflessione sulla libertà matrimoniale del beneficiario. Si registra criticamente la tendenza a escludere in termini assoluti la possibilità di estendere al beneficiario, ex art. 411, comma 4, c.c., il divieto di nozze previsto per l’interdetto, cosí riportando l’amministrazione nella secca alternativa tra atti preclusi (o precludibili) al beneficiario e atti che questi può compiere senza la partecipazione dell’amministratore. Si pone, pertanto, l’accento sul procedimento di amministrazione e sul ruolo dell’amministratore, i quali possono essere adeguatamente valorizzati al fine di valutare la concreta capacità del beneficiario, anche rispetto al compimento di atti di natura personale.
SULLA LIBERTÀ MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
prisco
In corso di stampa
Abstract
Il dibattito sul rapporto tra atti personalissimi e amministrazione di sostegno solle-cita la riflessione sulla libertà matrimoniale del beneficiario. Si registra criticamente la tendenza a escludere in termini assoluti la possibilità di estendere al beneficiario, ex art. 411, comma 4, c.c., il divieto di nozze previsto per l’interdetto, cosí riportando l’amministrazione nella secca alternativa tra atti preclusi (o precludibili) al beneficiario e atti che questi può compiere senza la partecipazione dell’amministratore. Si pone, pertanto, l’accento sul procedimento di amministrazione e sul ruolo dell’amministratore, i quali possono essere adeguatamente valorizzati al fine di valutare la concreta capacità del beneficiario, anche rispetto al compimento di atti di natura personale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.