Nel contributo viene commentata la decisione della Cassazione 25162/2016, che costituisce la prima pronuncia in tema di esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati nei termini d'uso. Traendo spunto dalla motivazione della decisione, si propone una lettura della norma volta ad offrire protezione ai soli atti solutori eseguiti in favore dei fornitori strategici ed abituali dell'impresa (escludendo pertanto i fornitori occasionali). Si critica inoltre la proposta di applicazione, ai fini della valutazione dei termini d'uso in questo contesto, dell'art. 4 e 7 d.lgs. 231/2002.

Sul tipo di rilevante ai fini dell'esenzione dei pagamenti da revocatoria

SANTAGATA DE CASTRO, RENATO
2017-01-01

Abstract

Nel contributo viene commentata la decisione della Cassazione 25162/2016, che costituisce la prima pronuncia in tema di esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati nei termini d'uso. Traendo spunto dalla motivazione della decisione, si propone una lettura della norma volta ad offrire protezione ai soli atti solutori eseguiti in favore dei fornitori strategici ed abituali dell'impresa (escludendo pertanto i fornitori occasionali). Si critica inoltre la proposta di applicazione, ai fini della valutazione dei termini d'uso in questo contesto, dell'art. 4 e 7 d.lgs. 231/2002.
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