La recente riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, tra le tante novità, sembra aver comportato un mutamento della “qualità tipologica” del patto incriminato, ampliando il novero dei possibili soggetti attivi in veste di promittente voti a chi, anche se non effettivamente affiliato ad alcuna consorteria, si impegna a procurarli avvalendosi di modalità mafiose. Tale esito, tuttavia, ha rischiato di essere vanificato nelle prime pronunce della Cassazione sul nuovo art. 416-ter c.p., viziate da interpretazioni o troppo letterali del nuovo testo normativo o, all’opposto, tese a disconoscere effetti di sostanziale innovazione alla novella legislativa. Con le due sentenze del 2015 che qui si commentano, la suprema Corte sembra, invece, fornire una lettura in grado di cogliere appieno gli aspetti di originalità della riforma, prescindendo dalla ‘qualifica’ soggettiva di mafioso del promittente e valorizzando, altresì, il dato oggettivo del “metodo mafioso”, oggi espressamente indicato quale requisito di fattispecie e, segnatamente, quale modalità del procacciamento dei consensi.

LA CASSAZIONE SCOPRE IL VERO VOLTO DEL NUOVO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

RIPPA, FABRIZIO
2016-01-01

Abstract

La recente riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, tra le tante novità, sembra aver comportato un mutamento della “qualità tipologica” del patto incriminato, ampliando il novero dei possibili soggetti attivi in veste di promittente voti a chi, anche se non effettivamente affiliato ad alcuna consorteria, si impegna a procurarli avvalendosi di modalità mafiose. Tale esito, tuttavia, ha rischiato di essere vanificato nelle prime pronunce della Cassazione sul nuovo art. 416-ter c.p., viziate da interpretazioni o troppo letterali del nuovo testo normativo o, all’opposto, tese a disconoscere effetti di sostanziale innovazione alla novella legislativa. Con le due sentenze del 2015 che qui si commentano, la suprema Corte sembra, invece, fornire una lettura in grado di cogliere appieno gli aspetti di originalità della riforma, prescindendo dalla ‘qualifica’ soggettiva di mafioso del promittente e valorizzando, altresì, il dato oggettivo del “metodo mafioso”, oggi espressamente indicato quale requisito di fattispecie e, segnatamente, quale modalità del procacciamento dei consensi.
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