Precisata l’operatività del principio di sussidiarietà orizzontale nel fenomeno dell’autoregolamentazione sportiva, il problema del giudizio di validità dei contratti c.dd. sportivi può essere affrontato verificando l’abilitazione delle federazioni a porre in essere norme imperative recanti la disciplina dei contratti dello sport, con possibile rilevanza nella prospettiva della nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. Tale impostazione implica il superamento del tradizionale orientamento che afferma la nullità del contratto sportivo per difetto d’interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c.
Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi
SANTORELLI, Gennaro
2014-01-01
Abstract
Precisata l’operatività del principio di sussidiarietà orizzontale nel fenomeno dell’autoregolamentazione sportiva, il problema del giudizio di validità dei contratti c.dd. sportivi può essere affrontato verificando l’abilitazione delle federazioni a porre in essere norme imperative recanti la disciplina dei contratti dello sport, con possibile rilevanza nella prospettiva della nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. Tale impostazione implica il superamento del tradizionale orientamento che afferma la nullità del contratto sportivo per difetto d’interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c.File in questo prodotto:
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