L'art. 155 sexies, introdotto con L. 54/2006, ha stabilito, tra l'altro, l'obbligo per il giudice di ascoltare il minore in occasione dell'emissione dei provvedimenti ex art. 155 c.c. Il legislatore ha tuttavia omesso di fornire indicazioni sulle modalità con cui procedere e che risultano funzionale alla corretta applicazione del diritto sostanziale del minore a far sentire la sua voce nei procedimenti che lo riguardano.

l'ascolto dei minori

ROMANO, Marina
2006-01-01

Abstract

L'art. 155 sexies, introdotto con L. 54/2006, ha stabilito, tra l'altro, l'obbligo per il giudice di ascoltare il minore in occasione dell'emissione dei provvedimenti ex art. 155 c.c. Il legislatore ha tuttavia omesso di fornire indicazioni sulle modalità con cui procedere e che risultano funzionale alla corretta applicazione del diritto sostanziale del minore a far sentire la sua voce nei procedimenti che lo riguardano.
2006
88-14-12653-4
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