Costituisce condotta antisindacale il comportamento di un’azienda sanitaria locale che, in violazione del contratto collettivo nazionale di categoria, non abbia consultato le organizzazioni sindacali prima di adottare taluni provvedimenti riguardanti l’assunzione di personale e l’incentivazione dei dipendenti.

Violazione di obblighi contrattuali di informazione e consultazione sindacale ed applicabilità dell’art. 28 St

SENA, Eufrasia
2008-01-01

Abstract

Costituisce condotta antisindacale il comportamento di un’azienda sanitaria locale che, in violazione del contratto collettivo nazionale di categoria, non abbia consultato le organizzazioni sindacali prima di adottare taluni provvedimenti riguardanti l’assunzione di personale e l’incentivazione dei dipendenti.
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