Non pare, all'autore della nota di commento a Cass. 18 febbraio 2010, n. 3947, che l'obiettivo di “ definitivamente” fissare la differenza tra fideiussione e Garantievertrag sia stato persuasivamente conseguito. In particolare si ritiene che l'osservazione della dinamica effettuale di una delle versioni del Garantievertrag – erroneamente assunta nella decisione in esame a modello unico di contratto in cui si perpetua l'antica tradizione della cultura tedesca di una garanzia personale svincolata dal credito garantito – possa fornire indicazioni utili nell'identificazione del criterio di distinzione dalla fideiussione finché lo sguardo non trascorra dagli effetti alla fattispecie per ricercare le ragioni della diversità di effetti delle due figure in considerazione, e quindi il loro elemento di differenziazione. Si procede allora proprio lungo questa direttiva, individuando nel carattere delegatorio dell'impegno del garante nei contratti di garanzia esaminati dalla Corte (secondo la linea ricostruttiva elaborata in F. Nappi, La garanzia autonoma. Profili sistematici, Napoli, 1992) la ragione del”distacco” dell'obbligazione del garante da quella del debitore garantito – evidentemente percepibile nei suddetti contratti – e quindi la differenza tra questi e la fideiussione. Ma è ancora più importante rilevare che il fenomeno del Garantievertrag – per usare la denominazione “colta” utilizzata dalla Corte con riferimento ai contratti in esame - non si esaurisce, come si è accennato, nell'ambito delle ipotesi messe in luce dalla Cassazione, ma si estende ad una vasta area di fenomeni in cui il carattere autonomo dell'obbligazione del garante trova spiegazione nel fondamento causale del contratto di garanzia, di volta in volta diverso, ma sempre irriducibile nei termini della causa cavendi che caratterizza le forme di garanzia accessoria.

UN TENTATIVO (NON CONVINCENTE) DI "DEFINITIVAMENTE CHIARIRE" LA DIFFERENZA TRA FIDEIUSSIONE E GARANTIEVERTRAG

NAPPI, Filippo
2010-01-01

Abstract

Non pare, all'autore della nota di commento a Cass. 18 febbraio 2010, n. 3947, che l'obiettivo di “ definitivamente” fissare la differenza tra fideiussione e Garantievertrag sia stato persuasivamente conseguito. In particolare si ritiene che l'osservazione della dinamica effettuale di una delle versioni del Garantievertrag – erroneamente assunta nella decisione in esame a modello unico di contratto in cui si perpetua l'antica tradizione della cultura tedesca di una garanzia personale svincolata dal credito garantito – possa fornire indicazioni utili nell'identificazione del criterio di distinzione dalla fideiussione finché lo sguardo non trascorra dagli effetti alla fattispecie per ricercare le ragioni della diversità di effetti delle due figure in considerazione, e quindi il loro elemento di differenziazione. Si procede allora proprio lungo questa direttiva, individuando nel carattere delegatorio dell'impegno del garante nei contratti di garanzia esaminati dalla Corte (secondo la linea ricostruttiva elaborata in F. Nappi, La garanzia autonoma. Profili sistematici, Napoli, 1992) la ragione del”distacco” dell'obbligazione del garante da quella del debitore garantito – evidentemente percepibile nei suddetti contratti – e quindi la differenza tra questi e la fideiussione. Ma è ancora più importante rilevare che il fenomeno del Garantievertrag – per usare la denominazione “colta” utilizzata dalla Corte con riferimento ai contratti in esame - non si esaurisce, come si è accennato, nell'ambito delle ipotesi messe in luce dalla Cassazione, ma si estende ad una vasta area di fenomeni in cui il carattere autonomo dell'obbligazione del garante trova spiegazione nel fondamento causale del contratto di garanzia, di volta in volta diverso, ma sempre irriducibile nei termini della causa cavendi che caratterizza le forme di garanzia accessoria.
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