Fideiussione bancaria omnibus e trasformazione del debitore principale da società di persone in società di capitali. Permanenza dell’originario soggetto giuridico del debitore principale e inidoneità del mutamento dell’organizzazione sociale, in sé considerato, a provocare l’estinzione della garanzia fideiussoria precedentemente prestata. Perdita della responsabilità illimitata dei soci della società debitrice e aggravamento del rischio assunto dal fideiussore, con riguardo alle concessioni di credito successive al mutamento di forma della società garantita. La liberazione del fideiussore omnibus, ai sensi dell’art. 1956 c.c., come possibile conseguenza del mutato regime di responsabilità dei soci. La ritenuta validità delle clausole contrattuali di deroga all’art. 1956 c.c., prima della riforma dell’istituto fideiussorio ad opera della l. 17 febbraio 1992, n. 154. Inefficacia del vincolo fideiussorio per le sole concessioni di credito avvenute in violazione del canone della buona fede in executivis. La novella del 1992: invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione e conseguente irrilevanza del giudizio ex fide bona a fondamento della inesigibilità della prestazione di garanzia. Esorbitanza, sotto il profilo oggettivo, della pretesa della banca rispetto all’oggetto della fideiussione come originariamente determinato con riguardo al grado di rischio assunto dal fideiussore. Conclusioni: la permanenza delle originarie condizioni economiche del debitore garantito come (ulteriore) indice di determinazione dell’oggetto della fideiussione omnibus.

LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE OMNIBUS FRA ABUSO ED ECCESSO DELL'ISTITUTO DI CREDITO

SANTORELLI, Gennaro
2005-01-01

Abstract

Fideiussione bancaria omnibus e trasformazione del debitore principale da società di persone in società di capitali. Permanenza dell’originario soggetto giuridico del debitore principale e inidoneità del mutamento dell’organizzazione sociale, in sé considerato, a provocare l’estinzione della garanzia fideiussoria precedentemente prestata. Perdita della responsabilità illimitata dei soci della società debitrice e aggravamento del rischio assunto dal fideiussore, con riguardo alle concessioni di credito successive al mutamento di forma della società garantita. La liberazione del fideiussore omnibus, ai sensi dell’art. 1956 c.c., come possibile conseguenza del mutato regime di responsabilità dei soci. La ritenuta validità delle clausole contrattuali di deroga all’art. 1956 c.c., prima della riforma dell’istituto fideiussorio ad opera della l. 17 febbraio 1992, n. 154. Inefficacia del vincolo fideiussorio per le sole concessioni di credito avvenute in violazione del canone della buona fede in executivis. La novella del 1992: invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione e conseguente irrilevanza del giudizio ex fide bona a fondamento della inesigibilità della prestazione di garanzia. Esorbitanza, sotto il profilo oggettivo, della pretesa della banca rispetto all’oggetto della fideiussione come originariamente determinato con riguardo al grado di rischio assunto dal fideiussore. Conclusioni: la permanenza delle originarie condizioni economiche del debitore garantito come (ulteriore) indice di determinazione dell’oggetto della fideiussione omnibus.
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