Il lavoro approfondisce l'istituto della mediazione familiare alla luce del nuovo art. 155-sexies c.c., secondo comma, che introduce per la prima volta, nell'ordinamento italiano, una norma di carattere generale sulla possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione e divorzio, nel caso in cui si ritenga opportuno consentire ai coniugi di tentare una mediazione per giugnere ad un accordo, nell'interesse preminente dei figli. In particolare si analizza la disciplina vigente in Italia, l'impatto di questa riforma e le lacune o punti critici ancora non risolti.

La mediazione familiare

FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, LOURDES;
2006-01-01

Abstract

Il lavoro approfondisce l'istituto della mediazione familiare alla luce del nuovo art. 155-sexies c.c., secondo comma, che introduce per la prima volta, nell'ordinamento italiano, una norma di carattere generale sulla possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione e divorzio, nel caso in cui si ritenga opportuno consentire ai coniugi di tentare una mediazione per giugnere ad un accordo, nell'interesse preminente dei figli. In particolare si analizza la disciplina vigente in Italia, l'impatto di questa riforma e le lacune o punti critici ancora non risolti.
2006
88-14-12653-4
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