La prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo” mentre “al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e consulenza legale, sia che si svolga mediante il compimento di atti difensivi o di semplici pareri, sia pure che comporti contatti con l’altra parte e tentativi di componimento stragiudiziale, non può considerarsi riservata agli iscritti all’albo degli avvocati e procuratori legali e conseguentemente, non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c.
E' consentito prestare assistenza legale stragiudiziale anche senza iscrizione all'ordine
SENA, Eufrasia
2007-01-01
Abstract
La prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo” mentre “al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e consulenza legale, sia che si svolga mediante il compimento di atti difensivi o di semplici pareri, sia pure che comporti contatti con l’altra parte e tentativi di componimento stragiudiziale, non può considerarsi riservata agli iscritti all’albo degli avvocati e procuratori legali e conseguentemente, non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.