La prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo” mentre “al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e consulenza legale, sia che si svolga mediante il compimento di atti difensivi o di semplici pareri, sia pure che comporti contatti con l’altra parte e tentativi di componimento stragiudiziale, non può considerarsi riservata agli iscritti all’albo degli avvocati e procuratori legali e conseguentemente, non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c.

E' consentito prestare assistenza legale stragiudiziale anche senza iscrizione all'ordine

SENA, Eufrasia
2007-01-01

Abstract

La prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo” mentre “al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e consulenza legale, sia che si svolga mediante il compimento di atti difensivi o di semplici pareri, sia pure che comporti contatti con l’altra parte e tentativi di componimento stragiudiziale, non può considerarsi riservata agli iscritti all’albo degli avvocati e procuratori legali e conseguentemente, non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/16597
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