Il commento agli artt. 44 e 45 della legge fallimentare affronta il tema dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito e di quello, che gli è indissolubilmente connesso, della inefficacia delle formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, muovendo dalla considerazione che le concettualizzazioni, che non di rado, vengono utilizzate per fondare in termini teorici l'una o l'altra inefficacia, non sono in grado di dare risposta ai problemi concreti introdotti dalle predette norme, essendo decisivo a tal fine che si focalizzino gli interessi in gioco e si accerti la valenza loro riservata dall'ordinamento. Si affrontano, dunque, le questioni dell'ambito oggettivo dell'inefficacia degli atti e delle formalità affrancando l'interpretazione delle norme in commento dalle diverse ricostruzioni classificatorie, alle quali pure talvolta la dottrina indulge. Quanto all'inefficacia degli atti, ci si sofferma, in primo luogo, sull'importanza di individuare il momento perfezionativo di ciascuno di essi, mentre in riferimento all'inefficacia delle formalità ampio spazio è dedicato all'individuazione del momento in cui possano reputarsi compiuti i procedimenti pubblicitari nei registri immobiliari e nel registro delle imprese. Vengono poi all'esame le questioni più controverse, tra le quali quelle degli acquisti a titolo originario (in particolare, per usucapione), dei contratti sottoposti a termine o condizione e dei contratti sui beni futuri. Si indaga anche sulla incidenza del fallimento in relazione al funzionamento degli organi societari e alle relative deliberazioni. Autonoma considerazione, essendo questione ancora molto controversa, è dedicata all'accettazione dell'eredità devoluta al fallito: questione rispetto alla quale ancora una volta si muove dalle finalità che con la sanzione dell'inefficacia sono perseguite, e che vengono in rilievo anche in relazione alla diversa, ma pur sempre molto discussa, questione dell'esercizio di una nuova impresa da parte del fallito stesso. Sul versante della pubblicità si affronta inoltre, per giungere a conclusioni sistematicamente armoniche, il tema della rilevanza della pubblicità commerciale, e della conseguente applicabilità dell'art. 45 l.f., agli atti dispositivi di aziende e di partecipazioni societarie.
"COMMENTO ALL'ART. 44"
CACCAVALE, Ciro
2010-01-01
Abstract
Il commento agli artt. 44 e 45 della legge fallimentare affronta il tema dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito e di quello, che gli è indissolubilmente connesso, della inefficacia delle formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, muovendo dalla considerazione che le concettualizzazioni, che non di rado, vengono utilizzate per fondare in termini teorici l'una o l'altra inefficacia, non sono in grado di dare risposta ai problemi concreti introdotti dalle predette norme, essendo decisivo a tal fine che si focalizzino gli interessi in gioco e si accerti la valenza loro riservata dall'ordinamento. Si affrontano, dunque, le questioni dell'ambito oggettivo dell'inefficacia degli atti e delle formalità affrancando l'interpretazione delle norme in commento dalle diverse ricostruzioni classificatorie, alle quali pure talvolta la dottrina indulge. Quanto all'inefficacia degli atti, ci si sofferma, in primo luogo, sull'importanza di individuare il momento perfezionativo di ciascuno di essi, mentre in riferimento all'inefficacia delle formalità ampio spazio è dedicato all'individuazione del momento in cui possano reputarsi compiuti i procedimenti pubblicitari nei registri immobiliari e nel registro delle imprese. Vengono poi all'esame le questioni più controverse, tra le quali quelle degli acquisti a titolo originario (in particolare, per usucapione), dei contratti sottoposti a termine o condizione e dei contratti sui beni futuri. Si indaga anche sulla incidenza del fallimento in relazione al funzionamento degli organi societari e alle relative deliberazioni. Autonoma considerazione, essendo questione ancora molto controversa, è dedicata all'accettazione dell'eredità devoluta al fallito: questione rispetto alla quale ancora una volta si muove dalle finalità che con la sanzione dell'inefficacia sono perseguite, e che vengono in rilievo anche in relazione alla diversa, ma pur sempre molto discussa, questione dell'esercizio di una nuova impresa da parte del fallito stesso. Sul versante della pubblicità si affronta inoltre, per giungere a conclusioni sistematicamente armoniche, il tema della rilevanza della pubblicità commerciale, e della conseguente applicabilità dell'art. 45 l.f., agli atti dispositivi di aziende e di partecipazioni societarie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.