Il problema della responsabilità civile della pubblica amministrazione per sinistro stradale costituisce uno dei temi su cui, nell'esperienza più recente, si è maggiormente concentrata l'attenzione della dottrina civilistica. L'obiettivo è quello di contemperare da un lato, l'esigenza di contenimento del rischio della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade, particolarmente avvertita nelle aree più estese ed a più intensa circolazione; dall'altro, le istanze di tutela dei privati per i danni conseguenti a sinistri determinati dalle inadeguate condizioni di sicurezza della strada. Le soluzioni tecniche offerte oscillano tra la conferma dell'operatività dell'art. 2043 c.c., utilizzato dalla giurisprudenza prevalente, con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo al danneggiato, e proposte di applicabilità dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo alla pubblica amministrazione. La presente ricerca ripercorre le soluzioni che hanno maggiormente segnato l'evoluzione della fattispecie in esame, e propone una soluzionie originale per un'equilibrata distribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e responsabile civile.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per sinistro stradale
NUZZO, Matteo
2007-01-01
Abstract
Il problema della responsabilità civile della pubblica amministrazione per sinistro stradale costituisce uno dei temi su cui, nell'esperienza più recente, si è maggiormente concentrata l'attenzione della dottrina civilistica. L'obiettivo è quello di contemperare da un lato, l'esigenza di contenimento del rischio della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade, particolarmente avvertita nelle aree più estese ed a più intensa circolazione; dall'altro, le istanze di tutela dei privati per i danni conseguenti a sinistri determinati dalle inadeguate condizioni di sicurezza della strada. Le soluzioni tecniche offerte oscillano tra la conferma dell'operatività dell'art. 2043 c.c., utilizzato dalla giurisprudenza prevalente, con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo al danneggiato, e proposte di applicabilità dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo alla pubblica amministrazione. La presente ricerca ripercorre le soluzioni che hanno maggiormente segnato l'evoluzione della fattispecie in esame, e propone una soluzionie originale per un'equilibrata distribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e responsabile civile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.