La L. 54/2006 ha introdotto all'art. 155 sexies, 2° comma, la mediazione familiare con una sintetica previsione. La giurisprudenza successiva alla riforma si è, pertanto, subito inbattuta nei vari problemi applicativi lasciati aperti dal legislatore. In particolare, il Trib. Lamezia Terme, 5 dicembre 2007, ha ritenuto opportuno rimettere le parti ad un collegio di mediazione anche in un'ipotesi di giudizio relativo alla separazione consensuale tra i coniugi.
La mediazione familiare tra tentativi di valorizzazione e difficoltà operative
ROMANO, Marina
2008-01-01
Abstract
La L. 54/2006 ha introdotto all'art. 155 sexies, 2° comma, la mediazione familiare con una sintetica previsione. La giurisprudenza successiva alla riforma si è, pertanto, subito inbattuta nei vari problemi applicativi lasciati aperti dal legislatore. In particolare, il Trib. Lamezia Terme, 5 dicembre 2007, ha ritenuto opportuno rimettere le parti ad un collegio di mediazione anche in un'ipotesi di giudizio relativo alla separazione consensuale tra i coniugi.File in questo prodotto:
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