Il contributo si sofferma sugli studi che Cariota Ferrara ha dedicato alla vendita di cose altrui. Il lavoro, dopo aver ricordato le diverse scelte fatte dai codificatori napoleonici in ordine all’efficacia del contratto di compravendita cosí da allontanarsi da quanto sostenuto da Pothier nelle sue opere, pone in evidenza l’incongrua disciplina vigente prima del Codice del ’42, ove il legislatore distingueva tra vendita civile di cosa altrui – che sanzionava con la nullità – e vendita commerciale di cosa altrui che invece veniva configurata sempre quale negozio ad effetti obbligatori. Tutta l’opera di Cariota Ferrara è volta a svilire la sorte (non del tutto razionale) della vendita civile di cosa altrui, cosí mostrando di anticipare quelle che saranno le scelte del Codice del 1942. L’Autore pone al centro della sua ricostruzione la tutela degli interessi dell’acquirente e giunge ad affermare che se nelle more di qualunque azione di quest’ultimo il venditore riesce a rimediare al mancato effetto traslativo, il contratto ne risulta sanato. Si riesce persino a cogliere, a margine delle considerazioni dell’autore, che egli sembra adombrare l’esistenza di un vero e proprio dovere del venditore di colmare quanto mancante per la produzione dell’effetto traslativo. L’esito del lavoro monografico vede un forte riavvicinamento del funzionamento empirico delle due vendite cosí come ci erano consegnate sotto il vigore degli abrogati codici. Il lavoro ancóra oggi è di grande valore laddove pone in rilievo che, operando il principio consensualistico, la vendita è sempre l’unico e solo titolo traslativo, senza necessità di alcun successivo negozio di trasferimento. Ne deriva che anche quando gli effetti reali di una compravendita sono sospesi questa va sempre ricondotta nell’alveo del principio consensualistico; lezione questa di grande attualità visto che ancóra oggi tale fondante regola sembra non correttamente intesa da alcuni autori.
Un paradiso per Cariota Ferrara: (Luigi Cariota Ferrara e la vendita ‘moderna’)
Ugo Grassi
2025-01-01
Abstract
Il contributo si sofferma sugli studi che Cariota Ferrara ha dedicato alla vendita di cose altrui. Il lavoro, dopo aver ricordato le diverse scelte fatte dai codificatori napoleonici in ordine all’efficacia del contratto di compravendita cosí da allontanarsi da quanto sostenuto da Pothier nelle sue opere, pone in evidenza l’incongrua disciplina vigente prima del Codice del ’42, ove il legislatore distingueva tra vendita civile di cosa altrui – che sanzionava con la nullità – e vendita commerciale di cosa altrui che invece veniva configurata sempre quale negozio ad effetti obbligatori. Tutta l’opera di Cariota Ferrara è volta a svilire la sorte (non del tutto razionale) della vendita civile di cosa altrui, cosí mostrando di anticipare quelle che saranno le scelte del Codice del 1942. L’Autore pone al centro della sua ricostruzione la tutela degli interessi dell’acquirente e giunge ad affermare che se nelle more di qualunque azione di quest’ultimo il venditore riesce a rimediare al mancato effetto traslativo, il contratto ne risulta sanato. Si riesce persino a cogliere, a margine delle considerazioni dell’autore, che egli sembra adombrare l’esistenza di un vero e proprio dovere del venditore di colmare quanto mancante per la produzione dell’effetto traslativo. L’esito del lavoro monografico vede un forte riavvicinamento del funzionamento empirico delle due vendite cosí come ci erano consegnate sotto il vigore degli abrogati codici. Il lavoro ancóra oggi è di grande valore laddove pone in rilievo che, operando il principio consensualistico, la vendita è sempre l’unico e solo titolo traslativo, senza necessità di alcun successivo negozio di trasferimento. Ne deriva che anche quando gli effetti reali di una compravendita sono sospesi questa va sempre ricondotta nell’alveo del principio consensualistico; lezione questa di grande attualità visto che ancóra oggi tale fondante regola sembra non correttamente intesa da alcuni autori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


