Il lavoro analizza l’istituto della rinuncia agli atti, soffermandosi in particolare sul rapporto con l’accettazione e sviluppando, altresì, una riflessione in merito alla disciplina dell’art. 473 bis. 21 c.p.c., operante nel nuovo rito familiare e minorile. In particolare, ai fini dell’estinzione del processo, l’interpretazione costante dell’art. 306 c.p.c. prevede che l’accettazione del convenuto sia necessaria solo quando questi sia già costituito, mentre sarebbe superflua ove non lo sia ed anche in pendenza del termine per la costituzione tempestiva. Ci si chiede allora se sia possibile fornire una lettura differente, e ritenere necessaria l’accettazione del convenuto anche in tale ultima fattispecie.

Sul rapporto tra rinuncia agli atti e accettazione della parte (non ancora) costituita

Fabio Savino
2025-01-01

Abstract

Il lavoro analizza l’istituto della rinuncia agli atti, soffermandosi in particolare sul rapporto con l’accettazione e sviluppando, altresì, una riflessione in merito alla disciplina dell’art. 473 bis. 21 c.p.c., operante nel nuovo rito familiare e minorile. In particolare, ai fini dell’estinzione del processo, l’interpretazione costante dell’art. 306 c.p.c. prevede che l’accettazione del convenuto sia necessaria solo quando questi sia già costituito, mentre sarebbe superflua ove non lo sia ed anche in pendenza del termine per la costituzione tempestiva. Ci si chiede allora se sia possibile fornire una lettura differente, e ritenere necessaria l’accettazione del convenuto anche in tale ultima fattispecie.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/148018
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