Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, prendendo posizione sia sulla natura delle c.d. società in house che sulla configurazione del c.d. controllo analogo, ribadisce – conformemen te al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) – la fallibilità delle società a partecipazione pubblica e in particolare delle c.d. società in house. La Corte cristallizza il principio di diritto secondo il quale la società di capitali a partecipazione pubbli ca non muta la sua natura di soggetto di diritto privato risultando, quindi, irrilevante il fatto che il ca pitale (in tutto o in parte) sia posseduto da enti pubblici. La sentenza fornisce l’occasione all’A. per ri meditare sul rapporto complesso intercorrente tra l’istituto del c.d. in house providing e la disciplina del modello organizzativo espressamente contemplato dal legislatore a tale scopo, ovvero quello delle società di capitali, con particolare riferimento ai tratti di specialità che, indubbiamente, con notano le società a partecipazione pubblica.
IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE: NESSUNA DEVIAZIONE RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA PRIVATISTICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Francesco Angelo Re
2020-01-01
Abstract
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, prendendo posizione sia sulla natura delle c.d. società in house che sulla configurazione del c.d. controllo analogo, ribadisce – conformemen te al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) – la fallibilità delle società a partecipazione pubblica e in particolare delle c.d. società in house. La Corte cristallizza il principio di diritto secondo il quale la società di capitali a partecipazione pubbli ca non muta la sua natura di soggetto di diritto privato risultando, quindi, irrilevante il fatto che il ca pitale (in tutto o in parte) sia posseduto da enti pubblici. La sentenza fornisce l’occasione all’A. per ri meditare sul rapporto complesso intercorrente tra l’istituto del c.d. in house providing e la disciplina del modello organizzativo espressamente contemplato dal legislatore a tale scopo, ovvero quello delle società di capitali, con particolare riferimento ai tratti di specialità che, indubbiamente, con notano le società a partecipazione pubblica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.