La clausola del beneficiario effettivo fa la sua prima comparsa nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e si evolve nel tempo per poi apparire anche nella direttiva comunitaria in tema di interessi e royalties e nelle norme domestiche connesse al recepimento di tale direttiva. In assenza di una chiara definizione normativa, l’interpretazione giurisprudenziale e di prassi della suddetta clausola si è evoluta, unitamente all’evoluzione del contesto di riferimento, in senso antiabuso, dando vita a letture non univoche che hanno rilevanti ripercussioni sulla questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
L'onere della prova in tema di beneficiario effettivo
Loredana Carpentieri
2024-01-01
Abstract
La clausola del beneficiario effettivo fa la sua prima comparsa nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e si evolve nel tempo per poi apparire anche nella direttiva comunitaria in tema di interessi e royalties e nelle norme domestiche connesse al recepimento di tale direttiva. In assenza di una chiara definizione normativa, l’interpretazione giurisprudenziale e di prassi della suddetta clausola si è evoluta, unitamente all’evoluzione del contesto di riferimento, in senso antiabuso, dando vita a letture non univoche che hanno rilevanti ripercussioni sulla questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.