La clausola del beneficiario effettivo fa la sua prima comparsa nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e si evolve nel tempo per poi apparire anche nella direttiva comunitaria in tema di interessi e royalties e nelle norme domestiche connesse al recepimento di tale direttiva. In assenza di una chiara definizione normativa, l’interpretazione giurisprudenziale e di prassi della suddetta clausola si è evoluta, unitamente all’evoluzione del contesto di riferimento, in senso antiabuso, dando vita a letture non univoche che hanno rilevanti ripercussioni sulla questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

L'onere della prova in tema di beneficiario effettivo

Loredana Carpentieri
2024-01-01

Abstract

La clausola del beneficiario effettivo fa la sua prima comparsa nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e si evolve nel tempo per poi apparire anche nella direttiva comunitaria in tema di interessi e royalties e nelle norme domestiche connesse al recepimento di tale direttiva. In assenza di una chiara definizione normativa, l’interpretazione giurisprudenziale e di prassi della suddetta clausola si è evoluta, unitamente all’evoluzione del contesto di riferimento, in senso antiabuso, dando vita a letture non univoche che hanno rilevanti ripercussioni sulla questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
2024
9788813386948
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/137796
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