La Corte di cassazione ha statuito che, nei confronti dell’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere eseguito solo se è impossibile aggredire in via diretta il profitto del reato; ma occorre prima realizzare la ricerca del profitto tra i beni della persona giuridica destinataria dell’illecito arricchimento. Il principio espresso dalla Suprema corte ha il pregio di tracciare i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in particolare valorizzando il vincolo di sussidiarietà previsto dall’art. 322-ter c.p.
Impossibilità di confiscare il profitto illecito conseguito dalla società e sequestro per equivalente sui beni degli amministratori
Lorenzo Belvini
2016-01-01
Abstract
La Corte di cassazione ha statuito che, nei confronti dell’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere eseguito solo se è impossibile aggredire in via diretta il profitto del reato; ma occorre prima realizzare la ricerca del profitto tra i beni della persona giuridica destinataria dell’illecito arricchimento. Il principio espresso dalla Suprema corte ha il pregio di tracciare i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in particolare valorizzando il vincolo di sussidiarietà previsto dall’art. 322-ter c.p.File in questo prodotto:
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