La decisione in commento – conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente – nega alle parti private la facoltà di adoperare la posta elettronica certificata per interloquire con il giudice e, più in generale, per depositare atti. Il divieto sembra, però, poggiarsi su fragili ragioni formalistiche piuttosto che su un’effettiva preclusione normativa. In realtà, una lettura evolutiva dell’ordito codicistico consentirebbe di superare l’assenza di regole sull’impiego dello strumento telematico, permettendo alle parti di farne uso nel processo.

Il divieto per le parti private di indirizzare all’autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.: un eccesso di formalismo

Lorenzo Belvini
2020-01-01

Abstract

La decisione in commento – conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente – nega alle parti private la facoltà di adoperare la posta elettronica certificata per interloquire con il giudice e, più in generale, per depositare atti. Il divieto sembra, però, poggiarsi su fragili ragioni formalistiche piuttosto che su un’effettiva preclusione normativa. In realtà, una lettura evolutiva dell’ordito codicistico consentirebbe di superare l’assenza di regole sull’impiego dello strumento telematico, permettendo alle parti di farne uso nel processo.
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