La valutazione del merito creditizio del consumatore, che intende siglare un contratto di credito al consumo, è uno tra gli obblighi precontrattuali del creditore. Il giudice nazionale deve accertare d’ufficio il rispetto di tale obbligo. Qualora il creditore non abbia effettuato le verifiche richieste, il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni previste senza che siano condizionate dal rispetto del termine di prescrizione triennale disposto dall’ordinamento interno: detto condizionamento potrebbe vanificare ogni tutela nei confronti del consumatore.

La valutazione del merito creditizio nella Direttiva n. 48/2008/CE e la tutela del consumatore

Anna Maria Pancallo
2020-01-01

Abstract

La valutazione del merito creditizio del consumatore, che intende siglare un contratto di credito al consumo, è uno tra gli obblighi precontrattuali del creditore. Il giudice nazionale deve accertare d’ufficio il rispetto di tale obbligo. Qualora il creditore non abbia effettuato le verifiche richieste, il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni previste senza che siano condizionate dal rispetto del termine di prescrizione triennale disposto dall’ordinamento interno: detto condizionamento potrebbe vanificare ogni tutela nei confronti del consumatore.
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