Oggetto della ricerca è il tema della concessione abusiva di credito al consumo, il cui ripensamento è reso oggi necessario dalla sanzione prevista dal codice della crisi a carico del finanziatore inadempiente all'obbligo di preventiva verifica del merito creditizio del cliente. L'indagine muove dalla constatazione dell'assenza di un principio di prestito responsabile nelle direttive europee in materia di credito ai consumatori e, all'esito della comparazione tra le relative discipline attuative nei singoli paesi dell'Unione europea, delinea i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della banca inottemperante all'obbligo di preventiva verifica della solvibilità del consumatore. I contenuti di tale dovere - non assimilabile ad una consulenza personalizzata al cliente da parte della banca - sono poi compiutamente ricostruiti, tenendo anche conto dell'attuale evoluzione tecnologica. Punto centrale dell'indagine è la nuova sanzione prevista dall'art. 67 cod. crisi, pervenendosi alla conclusione che il giudice, in ipotesi di gravi violazioni dei doveri precontrattuali, può disporre una subordinazione del credito del finanziatore inadempiente (c.d. subordinazione giudiziale).
La concessione abusiva di credito al consumo
Santagata de Castro Renato
2020-01-01
Abstract
Oggetto della ricerca è il tema della concessione abusiva di credito al consumo, il cui ripensamento è reso oggi necessario dalla sanzione prevista dal codice della crisi a carico del finanziatore inadempiente all'obbligo di preventiva verifica del merito creditizio del cliente. L'indagine muove dalla constatazione dell'assenza di un principio di prestito responsabile nelle direttive europee in materia di credito ai consumatori e, all'esito della comparazione tra le relative discipline attuative nei singoli paesi dell'Unione europea, delinea i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della banca inottemperante all'obbligo di preventiva verifica della solvibilità del consumatore. I contenuti di tale dovere - non assimilabile ad una consulenza personalizzata al cliente da parte della banca - sono poi compiutamente ricostruiti, tenendo anche conto dell'attuale evoluzione tecnologica. Punto centrale dell'indagine è la nuova sanzione prevista dall'art. 67 cod. crisi, pervenendosi alla conclusione che il giudice, in ipotesi di gravi violazioni dei doveri precontrattuali, può disporre una subordinazione del credito del finanziatore inadempiente (c.d. subordinazione giudiziale).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.