According to the Court of Justice, sanctions for violation of the rules on the transnational job posting must not only be reasonable and proportionate to the gravity of the infraction, but must not include a minimum amount. Such an approach is not compatible with Italian law, where the penalties are normally between a minimum and a maximum and the proportionality between infraction and sanction is in any case respected when the national legal system imposes a penalty between a maximum and a minimum, as well as a maximum total amount.

Secondo la Corte di Giustizia le sanzioni per violazione delle norme in tema di distacco trasnazionale dei lavoratori devono non solo essere ragionevoli e proporzionate alla gravità dell’infrazione, ma non prevedere un importo minimo. Una simile impostazione non è compatibile con il diritto italiano, dove le sanzioni sono normalmente comprese tra un minimo e un massimo e la proporzionalità tra infrazione e sanzione è comunque rispettata nel momento in cui l’ordinamento nazionale impone una sanzione compresa tra un massimo ed un minimo, nonché un ammontare massimo complessivo.

La legittimità delle sanzioni in materia di fornitura transnazionale di servizi al vaglio della Corte di Giustizia

E. Sena
2020-01-01

Abstract

According to the Court of Justice, sanctions for violation of the rules on the transnational job posting must not only be reasonable and proportionate to the gravity of the infraction, but must not include a minimum amount. Such an approach is not compatible with Italian law, where the penalties are normally between a minimum and a maximum and the proportionality between infraction and sanction is in any case respected when the national legal system imposes a penalty between a maximum and a minimum, as well as a maximum total amount.
2020
Secondo la Corte di Giustizia le sanzioni per violazione delle norme in tema di distacco trasnazionale dei lavoratori devono non solo essere ragionevoli e proporzionate alla gravità dell’infrazione, ma non prevedere un importo minimo. Una simile impostazione non è compatibile con il diritto italiano, dove le sanzioni sono normalmente comprese tra un minimo e un massimo e la proporzionalità tra infrazione e sanzione è comunque rispettata nel momento in cui l’ordinamento nazionale impone una sanzione compresa tra un massimo ed un minimo, nonché un ammontare massimo complessivo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/73091
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