Il provvedimento in commento, applicando il rito previgente alla novella della l. fall., afferma espressamente che il G.D. può, su istanza del curatore ovvero anche d’ufficio, escludere un credito in virtú di eccezioni che, nell’ordinario regime processuale, sono riservate alle parti, come quella di prescrizione. L’assunta rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di prescrizione estintiva trova, nella sentenza in commento, un fondamento nella natura prettamente inquisitoria del procedimento di accertamento dello stato passivo, e, nell’applicazione estensiva, alle dichiarazioni tardive di crediti, ex art. 101 l. fall., della disciplina dell’accertamento tempestivo ex art. 95 l. fall. Il tribunale, con la sentenza in commento, afferma che l’inquisitorietà, nella fase di verifica tempestiva ancorché tardiva dell’accertamento del G.D., è giustificata dai profili pubblicistici che caratterizzano l’intera procedura concorsuale, che fondano la necessità di sottrarre alle parti il monopolio sulla prova con l’attribuzione al giudice di ampi poteri in ordine all’accertamento sia dei fatti costituivi delle pretese sia dei relativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi. Il Tribunale ritiene, inoltre, puntualmente che l’eccezione di prescrizione del credito, che sia rilevata dal curatore o dal G.D. d’ufficio in sede di verifica, resta acquisita in via definitiva anche all’ulteriore fase contenziosa e non è, quindi, necessario riproporla. Si mutua il principio dal procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. in fase di opposizione, e non è, quindi, necessaria la formale costituzione del curatore, al fine di reiterare l’eccezione di prescrizione del credito rilevata in sede di verifica tempestiva del credito ex art. 95 l. fall. Infine la sentenza in commento ritiene che per i crediti vantati nei confronti del debitore fallito, l’interruzione della prescrizione può conseguire soltanto alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, essendo inidoneo l’atto di costituzione in mora stragiudiziale, ancorché validamente notificato al curatore e non al fallito, stante la relativa incapacità giuridica che consegue con la dichiarazione di fallimento. Appaiono, quindi, meritevoli di approfondimento i profili relativi all’asserita rilevabilità d’ufficio della prescrizione, anche in relazione alle modifiche introdotte attraverso la novella della l. fallimentare, alla ritenuta acquisizione nel procedimento contenzioso delle eccezioni sollevate nella fase di verifica dei crediti ed alla qualificazione e la disciplina degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione nel procedimento fallimentare.

La prescrizione del credito nel procedimento fallimentare

Valentina Citarella
2012-01-01

Abstract

Il provvedimento in commento, applicando il rito previgente alla novella della l. fall., afferma espressamente che il G.D. può, su istanza del curatore ovvero anche d’ufficio, escludere un credito in virtú di eccezioni che, nell’ordinario regime processuale, sono riservate alle parti, come quella di prescrizione. L’assunta rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di prescrizione estintiva trova, nella sentenza in commento, un fondamento nella natura prettamente inquisitoria del procedimento di accertamento dello stato passivo, e, nell’applicazione estensiva, alle dichiarazioni tardive di crediti, ex art. 101 l. fall., della disciplina dell’accertamento tempestivo ex art. 95 l. fall. Il tribunale, con la sentenza in commento, afferma che l’inquisitorietà, nella fase di verifica tempestiva ancorché tardiva dell’accertamento del G.D., è giustificata dai profili pubblicistici che caratterizzano l’intera procedura concorsuale, che fondano la necessità di sottrarre alle parti il monopolio sulla prova con l’attribuzione al giudice di ampi poteri in ordine all’accertamento sia dei fatti costituivi delle pretese sia dei relativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi. Il Tribunale ritiene, inoltre, puntualmente che l’eccezione di prescrizione del credito, che sia rilevata dal curatore o dal G.D. d’ufficio in sede di verifica, resta acquisita in via definitiva anche all’ulteriore fase contenziosa e non è, quindi, necessario riproporla. Si mutua il principio dal procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. in fase di opposizione, e non è, quindi, necessaria la formale costituzione del curatore, al fine di reiterare l’eccezione di prescrizione del credito rilevata in sede di verifica tempestiva del credito ex art. 95 l. fall. Infine la sentenza in commento ritiene che per i crediti vantati nei confronti del debitore fallito, l’interruzione della prescrizione può conseguire soltanto alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, essendo inidoneo l’atto di costituzione in mora stragiudiziale, ancorché validamente notificato al curatore e non al fallito, stante la relativa incapacità giuridica che consegue con la dichiarazione di fallimento. Appaiono, quindi, meritevoli di approfondimento i profili relativi all’asserita rilevabilità d’ufficio della prescrizione, anche in relazione alle modifiche introdotte attraverso la novella della l. fallimentare, alla ritenuta acquisizione nel procedimento contenzioso delle eccezioni sollevate nella fase di verifica dei crediti ed alla qualificazione e la disciplina degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione nel procedimento fallimentare.
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