Il “silenzio” del previgente art. 157 c.p. in ordine alla prescrizione dei reati puniti con la pena dell’ergastolo ha permesso, nelle more delle modifiche legislative intervenute con la l. n. 251/2005 (nota come ex Cirielli), il sorgere di due differenti chiavi interpretative sulla prescrittibilità o meno dei reati, commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, i quali, pur essendo astrattamente punibili con la pena dell’ergastolo, siano stati tuttavia assoggettati a pena detentiva, in virtù del concreto operare di una circostanza attenuante, in grado di sostituire la pena perpetua con quella temporanea. Alla tesi più rigorosa, che non ritiene sul punto vi siano state modifiche di contenuto tra vecchia e nuova formulazione dell’art. 157 c.p. (che oggi espressamente inibisce l’operare di eventuali circostanze attenuanti ai fini della prescrittibilità), si è opposto un più favorevole orientamento, teso invece ad individuare una discontinuità normativa tra le diverse versioni dell’art. 157 c.p., il quale sarebbe passato da un sistema di calcolo “in concreto” della pena di riferimento (ove andavano considerate ed eventualmente sottoposte a giudizio di bilanciamento sia le circostanze attenuanti che quelle aggravanti), ad una valutazione “in astratto” del massimo di pena prevista per il reato base, al netto della presenza di eventuali circostanze. Le SS.UU., con tale pronuncia, si sono schierate a favore del primo orientamento, ritenendo in ogni caso imprescrittibili i reati in questione, nonostante la seconda soluzione, pur prospettabile, risultasse meno sperequativa in chiave “sostanziale”.

La prescrizione dei reati punibili con l’ergastolo al vaglio delle Sezioni Unite

RIPPA, FABRIZIO
2016-01-01

Abstract

Il “silenzio” del previgente art. 157 c.p. in ordine alla prescrizione dei reati puniti con la pena dell’ergastolo ha permesso, nelle more delle modifiche legislative intervenute con la l. n. 251/2005 (nota come ex Cirielli), il sorgere di due differenti chiavi interpretative sulla prescrittibilità o meno dei reati, commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, i quali, pur essendo astrattamente punibili con la pena dell’ergastolo, siano stati tuttavia assoggettati a pena detentiva, in virtù del concreto operare di una circostanza attenuante, in grado di sostituire la pena perpetua con quella temporanea. Alla tesi più rigorosa, che non ritiene sul punto vi siano state modifiche di contenuto tra vecchia e nuova formulazione dell’art. 157 c.p. (che oggi espressamente inibisce l’operare di eventuali circostanze attenuanti ai fini della prescrittibilità), si è opposto un più favorevole orientamento, teso invece ad individuare una discontinuità normativa tra le diverse versioni dell’art. 157 c.p., il quale sarebbe passato da un sistema di calcolo “in concreto” della pena di riferimento (ove andavano considerate ed eventualmente sottoposte a giudizio di bilanciamento sia le circostanze attenuanti che quelle aggravanti), ad una valutazione “in astratto” del massimo di pena prevista per il reato base, al netto della presenza di eventuali circostanze. Le SS.UU., con tale pronuncia, si sono schierate a favore del primo orientamento, ritenendo in ogni caso imprescrittibili i reati in questione, nonostante la seconda soluzione, pur prospettabile, risultasse meno sperequativa in chiave “sostanziale”.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/56919
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact