Against the insolvency administrator is not configured the offense under Article 10-ter of Legislative Decree no. 74/2000 with regard to VAT accrued for operations prior to failure, as the same has no obligation to pay the credit revenue having to be subjected to competition with those of other creditors and can not be satisfied before it has completed the procedures for allotment to avoid infringing the duty to ensure the equal treatment of creditors where missing the prior authorization of the judge delegate. However, if it is decided configurable an obligation of the trustee to pay the VAT pre-bankruptcy within the period laid down. 10-ter of Legislative Decree no. 74/2000, the failure to fulfill that obligation – according to the Criminal Law – would still not punishable under art. 51 C.P. because it accomplished in the line of duty established by art. 52 L. Fall. The latter solution is still questionable since the appeal to the cause of justification under art. 51 c.p., presupposes the existence of the typical fact, not callable from the position of the receiver, on which, in bankruptcy proceedings now underway, are under no obligation to pay.

Nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs.74/2000 con riferimento all’Iva maturata per operazioni precedenti al fallimento, in quanto lo stesso non ha alcun obbligo di versamento, dovendo essere il credito erariale sottoposto al concorso con quello degli altri creditori e non potendo quindi essere soddisfatto prima di aver concluso le procedure di riparto, pena la violazione del dovere di garantire la par condicio creditorum. Secondo una parte della giurisprudenza, l’omesso versamento dell’Iva prefallimentare da parte del curatore entro il termine previsto dall’art. 10-ter d.lgs.74/2000, sarebbe non punibile ex art. 51 c.p. perché compiuto nell’adempimento del dovere stabilito dall’art. 52 L. Fall. Quest’ultima soluzione non appare condivisibile, perché il ricorso alla causa di giustificazione ex art. 51 c.p. presuppone la sussistenza del fatto tipico. Il curatore, invece, non avendo l’obbligo di versare l’Iva prefallimentare (anzi, avendo il dovere di non versarla per non pregiudicare la par condicio) non riveste la posizione di garanzia necessaria per l’integrazione della fattispecie oggettiva del reato omissivo. Il mancato versamento, infatti, non è qualificabile come “omissione” perché non costituisce inadempimento di un obbligo. Pertanto, l’irrilevanza penale della condotta omissiva deriva dalla mancata integrazione del fatto tipico e non dalla sussistenza di una causa di giustificazione.

La responsabilità del curatore per l’omesso versamento Iva dell’impresa fallita

DE VITA, ALBERTO
2015-01-01

Abstract

Against the insolvency administrator is not configured the offense under Article 10-ter of Legislative Decree no. 74/2000 with regard to VAT accrued for operations prior to failure, as the same has no obligation to pay the credit revenue having to be subjected to competition with those of other creditors and can not be satisfied before it has completed the procedures for allotment to avoid infringing the duty to ensure the equal treatment of creditors where missing the prior authorization of the judge delegate. However, if it is decided configurable an obligation of the trustee to pay the VAT pre-bankruptcy within the period laid down. 10-ter of Legislative Decree no. 74/2000, the failure to fulfill that obligation – according to the Criminal Law – would still not punishable under art. 51 C.P. because it accomplished in the line of duty established by art. 52 L. Fall. The latter solution is still questionable since the appeal to the cause of justification under art. 51 c.p., presupposes the existence of the typical fact, not callable from the position of the receiver, on which, in bankruptcy proceedings now underway, are under no obligation to pay.
2015
Nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs.74/2000 con riferimento all’Iva maturata per operazioni precedenti al fallimento, in quanto lo stesso non ha alcun obbligo di versamento, dovendo essere il credito erariale sottoposto al concorso con quello degli altri creditori e non potendo quindi essere soddisfatto prima di aver concluso le procedure di riparto, pena la violazione del dovere di garantire la par condicio creditorum. Secondo una parte della giurisprudenza, l’omesso versamento dell’Iva prefallimentare da parte del curatore entro il termine previsto dall’art. 10-ter d.lgs.74/2000, sarebbe non punibile ex art. 51 c.p. perché compiuto nell’adempimento del dovere stabilito dall’art. 52 L. Fall. Quest’ultima soluzione non appare condivisibile, perché il ricorso alla causa di giustificazione ex art. 51 c.p. presuppone la sussistenza del fatto tipico. Il curatore, invece, non avendo l’obbligo di versare l’Iva prefallimentare (anzi, avendo il dovere di non versarla per non pregiudicare la par condicio) non riveste la posizione di garanzia necessaria per l’integrazione della fattispecie oggettiva del reato omissivo. Il mancato versamento, infatti, non è qualificabile come “omissione” perché non costituisce inadempimento di un obbligo. Pertanto, l’irrilevanza penale della condotta omissiva deriva dalla mancata integrazione del fatto tipico e non dalla sussistenza di una causa di giustificazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/56006
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