L’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto implica al pari di quella di adempimento la validità dello stesso. È questo il presupposto dal quale muovono le Sezioni unite della Corte di Cassazione per ammettere il potere d’intervento giudiziale ex art. 1421 c.c. nei giudizi introdotti per ottenere la risoluzione del contratto. Il condivisibile superamento dell’orientamento giurisprudenziale di segno inverso, sino ad oggi maggioritario, non esaurisce, tuttavia, la complessa questione dei limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità. Il lavoro si incentra, in particolare, sulla “giustificazione” processuale del potere d’intervento giudiziale, sui limiti oggettivi del giudicato, nonché sull’ammissibilità del rilievo officioso a fronte di una diversa impugnativa negoziale.

Sui limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità: punti fermi e nodi da sciogliere dopo l’intervento delle Sezioni unite. Nota a Cass., Sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828

PRISCO, IMMACOLATA
2014-01-01

Abstract

L’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto implica al pari di quella di adempimento la validità dello stesso. È questo il presupposto dal quale muovono le Sezioni unite della Corte di Cassazione per ammettere il potere d’intervento giudiziale ex art. 1421 c.c. nei giudizi introdotti per ottenere la risoluzione del contratto. Il condivisibile superamento dell’orientamento giurisprudenziale di segno inverso, sino ad oggi maggioritario, non esaurisce, tuttavia, la complessa questione dei limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità. Il lavoro si incentra, in particolare, sulla “giustificazione” processuale del potere d’intervento giudiziale, sui limiti oggettivi del giudicato, nonché sull’ammissibilità del rilievo officioso a fronte di una diversa impugnativa negoziale.
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