Con la legge di stabilità per il 2015, il legislatore ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso allo scopo di incentivare il massimo adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. A normativa vigente, i contribuenti possono fruire di questo istituto in relazione a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili e a prescindere dall’eventuale inizio delle attività di verifica, fino alla formale notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. Il nuovo ravvedimento incide significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, superando lo schema classico del prelievo che li vede contrapposti rispettivamente in qualità di controllore e controllati. Le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso costituiscono, infatti, un forte indicatore della volontà legislativa di abbandonare lo schema del controllo tradizionale e di adottare un nuovo modello di attuazione del prelievo nel quale il contribuente adempie spontaneamente ai propri obblighi avvalendosi della guida trasparente dell’amministrazione finanziaria e quest’ultima rinuncia, in concreto, all’esercizio della funzione di controllo prendendo a pretesto la possibilità di utilizzare le risorse che si sono liberate per contrastare in modo più efficiente forme più complesse e strutturate di evasione fiscale. La nuova disciplina del ravvedimento solleva, però, alcune criticità (in particolare, l’estensione dei limiti temporali entro i quali i contribuenti possono ravvedersi, la circostanza che il nuovo ravvedimento produce effetti anche se la regolarizzazione della violazione è ‘indotta’, la riapertura dei termini di accertamento dopo la presentazione della dichiarazione integrativa da parte del trasgressore, limitatamente ‘agli elementi oggetto dell’integrazione’) che finiscono per scoraggiare anziché incentivare la resipiscenza del trasgressore, producendo così un effetto contrario rispetto all’obiettivo di far emergere le basi imponibili.

Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo modello di attuazione del prelievo

CONTE, DANIELA
2015-01-01

Abstract

Con la legge di stabilità per il 2015, il legislatore ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso allo scopo di incentivare il massimo adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. A normativa vigente, i contribuenti possono fruire di questo istituto in relazione a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili e a prescindere dall’eventuale inizio delle attività di verifica, fino alla formale notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. Il nuovo ravvedimento incide significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, superando lo schema classico del prelievo che li vede contrapposti rispettivamente in qualità di controllore e controllati. Le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso costituiscono, infatti, un forte indicatore della volontà legislativa di abbandonare lo schema del controllo tradizionale e di adottare un nuovo modello di attuazione del prelievo nel quale il contribuente adempie spontaneamente ai propri obblighi avvalendosi della guida trasparente dell’amministrazione finanziaria e quest’ultima rinuncia, in concreto, all’esercizio della funzione di controllo prendendo a pretesto la possibilità di utilizzare le risorse che si sono liberate per contrastare in modo più efficiente forme più complesse e strutturate di evasione fiscale. La nuova disciplina del ravvedimento solleva, però, alcune criticità (in particolare, l’estensione dei limiti temporali entro i quali i contribuenti possono ravvedersi, la circostanza che il nuovo ravvedimento produce effetti anche se la regolarizzazione della violazione è ‘indotta’, la riapertura dei termini di accertamento dopo la presentazione della dichiarazione integrativa da parte del trasgressore, limitatamente ‘agli elementi oggetto dell’integrazione’) che finiscono per scoraggiare anziché incentivare la resipiscenza del trasgressore, producendo così un effetto contrario rispetto all’obiettivo di far emergere le basi imponibili.
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