Le fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 c.p. sono inserite nel più ampio contesto della regolamentazione giuridica dell'autotutela dei diritti. Attraverso la ricostruzione storica dell’istituto, la funzione che l’ordinamento assegna alle fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni viene individuata, al netto degli usuali esercizi retorici, nella mitigazione del trattamento sanzionatorio di alcune condotte criminose, già previste come reato da altre norme, realizzate in presenza di determinati presupposti di fatto e al fine di esercitare pretese riconosciute e tutelate dall’ordinamento. Gli artt. 392 e 393 c.p. contengono quindi fattispecie “a selettività secondaria” (o differenziata) poiché «qualificano fatti già collocati di qua dalla soglia del penalmente rilevante». Il fine di esercitare un preteso diritto funziona infatti come motivo di attenuazione della gravità del reato (e quindi della pena), che determina una meno rigorosa protezione degli stessi interessi privati lesi dall’esercizio dell’illegittima autotutela. Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo un fatto penalmente irrilevante dovrebbe diventare reato solo perché compiuto «al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice». Alla luce di questa impostazione, sono infine esaminati anche i rapporti con le altre fattispecie contigue.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e con violenza o minaccia alle persone

DE VITA, ALBERTO
2015-01-01

Abstract

Le fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 c.p. sono inserite nel più ampio contesto della regolamentazione giuridica dell'autotutela dei diritti. Attraverso la ricostruzione storica dell’istituto, la funzione che l’ordinamento assegna alle fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni viene individuata, al netto degli usuali esercizi retorici, nella mitigazione del trattamento sanzionatorio di alcune condotte criminose, già previste come reato da altre norme, realizzate in presenza di determinati presupposti di fatto e al fine di esercitare pretese riconosciute e tutelate dall’ordinamento. Gli artt. 392 e 393 c.p. contengono quindi fattispecie “a selettività secondaria” (o differenziata) poiché «qualificano fatti già collocati di qua dalla soglia del penalmente rilevante». Il fine di esercitare un preteso diritto funziona infatti come motivo di attenuazione della gravità del reato (e quindi della pena), che determina una meno rigorosa protezione degli stessi interessi privati lesi dall’esercizio dell’illegittima autotutela. Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo un fatto penalmente irrilevante dovrebbe diventare reato solo perché compiuto «al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice». Alla luce di questa impostazione, sono infine esaminati anche i rapporti con le altre fattispecie contigue.
2015
978-88-495-2895-4
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/47408
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact