La disciplina dell’abuso del diritto (alias elusione fiscale), racchiusa nell’art. 5 della legge delega n. 23/2014, non contiene alcun riferimento alla irrilevanza penale delle condotte elusive/abusive. I numerosi dubbi interpretativi sugli elementi costitutivi dell’abuso del diritto e sulle relative conseguenze sanzionatorie potrebbero, peraltro, rendere concreto il potenziale rischio che la suddetta disciplina continui a sollevare, anche dopo l’attuazione della delega, problemi di certezza del diritto nonché di affidamento del contribuente, con evidenti risvolti anche sul piano penale. Sarebbe, dunque, auspicabile che l’Esecutivo, dando attuazione al criterio direttivo sull’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e di evasione fiscale nonché tra le relative conseguenze sanzionatorie (contenuto, peraltro, nell’art. 8 della citata legge delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale) introducesse, nell’ambito delle disposizioni di attuazione sull’abuso del diritto, una norma che stabilisca espressamente che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali, sottraendo definitivamente la questione della rilevanza sanzionatoria delle condotte elusive/abusive alle interpretazioni del “giudice di turno”.

La (ir)rilevanza penale delle condotte elusive/abusive e il reato di dichiarazione infedele: una lettura critica alla luce dei principi della delega fiscale e della loro attuazione.

CONTE, DANIELA
2014-01-01

Abstract

La disciplina dell’abuso del diritto (alias elusione fiscale), racchiusa nell’art. 5 della legge delega n. 23/2014, non contiene alcun riferimento alla irrilevanza penale delle condotte elusive/abusive. I numerosi dubbi interpretativi sugli elementi costitutivi dell’abuso del diritto e sulle relative conseguenze sanzionatorie potrebbero, peraltro, rendere concreto il potenziale rischio che la suddetta disciplina continui a sollevare, anche dopo l’attuazione della delega, problemi di certezza del diritto nonché di affidamento del contribuente, con evidenti risvolti anche sul piano penale. Sarebbe, dunque, auspicabile che l’Esecutivo, dando attuazione al criterio direttivo sull’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e di evasione fiscale nonché tra le relative conseguenze sanzionatorie (contenuto, peraltro, nell’art. 8 della citata legge delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale) introducesse, nell’ambito delle disposizioni di attuazione sull’abuso del diritto, una norma che stabilisca espressamente che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali, sottraendo definitivamente la questione della rilevanza sanzionatoria delle condotte elusive/abusive alle interpretazioni del “giudice di turno”.
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