Con riguardo alla disciplina della pianificazione fiscale concordata, occorre riflettere sulla sostanziale differenza tra la versione originaria dell'istituto e quella attuale contenuta, come è noto, nella c.d. legge finanziaria per il 2005. Nella formulazione originaria della pianificazione fiscale concordata sembrava confermarsi la tendenza legislativa ad introdurre, anche per i redditi a carattere tipicamente variabile come i redditi d'impresa, forfettizzazioni dell'imponibile sulla base delle risultanze degli studi di settore che, dal lato dell'accertamento, avrebbero finito per operare sul versante della determinazione sostanziale del reddito. L'esigenza di certezza del gettito e le difficoltà di accertamento dei redditi di categoria oggetto di adesione sembravano, dunque, legittimare l'abbandono tout court del sistema analitico a favore di un sistema paracatastale che avrebbe prodotto l'effetto di alterare il contenuto sostanziale dell'imposta. Nella versione definitiva dell'istituto, il legislatore, invece, attribuisce certezza al rapporto giuridico d'imposta attraverso la determinazione, in via presuntiva e per la durata di un triennio, di un livello reddituale minimo senza peraltro che, nel periodo di vigenza dell'accordo, possa prescindersi dalla determinazione del reddito effettivo del contribuente.

Accertamento tributario ed esperimenti innovativi di ‘planning’ fiscale: la pianificazione fiscale concordata

CONTE, DANIELA
2005-01-01

Abstract

Con riguardo alla disciplina della pianificazione fiscale concordata, occorre riflettere sulla sostanziale differenza tra la versione originaria dell'istituto e quella attuale contenuta, come è noto, nella c.d. legge finanziaria per il 2005. Nella formulazione originaria della pianificazione fiscale concordata sembrava confermarsi la tendenza legislativa ad introdurre, anche per i redditi a carattere tipicamente variabile come i redditi d'impresa, forfettizzazioni dell'imponibile sulla base delle risultanze degli studi di settore che, dal lato dell'accertamento, avrebbero finito per operare sul versante della determinazione sostanziale del reddito. L'esigenza di certezza del gettito e le difficoltà di accertamento dei redditi di categoria oggetto di adesione sembravano, dunque, legittimare l'abbandono tout court del sistema analitico a favore di un sistema paracatastale che avrebbe prodotto l'effetto di alterare il contenuto sostanziale dell'imposta. Nella versione definitiva dell'istituto, il legislatore, invece, attribuisce certezza al rapporto giuridico d'imposta attraverso la determinazione, in via presuntiva e per la durata di un triennio, di un livello reddituale minimo senza peraltro che, nel periodo di vigenza dell'accordo, possa prescindersi dalla determinazione del reddito effettivo del contribuente.
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