La materia della formazione professionale infatti non è ricompressa né tra quelle rimesse alla legislazione statale né tra quelle di legislazione concorrente e deve quindi ritenersi, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., riservata alla competenza esclusiva regionale, rispetto alla quale ogni intervento normativo statale deve ritenersi illegittimo, essendo precluso al potere centrale qualunque intervento non solo di carattere legislativo, ma anche amministrativo.

Riforma del mercato del lavoro e competenze regionali al vaglio della Corte costituzionale

SENA, Eufrasia
2005-01-01

Abstract

La materia della formazione professionale infatti non è ricompressa né tra quelle rimesse alla legislazione statale né tra quelle di legislazione concorrente e deve quindi ritenersi, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., riservata alla competenza esclusiva regionale, rispetto alla quale ogni intervento normativo statale deve ritenersi illegittimo, essendo precluso al potere centrale qualunque intervento non solo di carattere legislativo, ma anche amministrativo.
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