Con la sent. n. 88 del 2007 la Corte costituzionale torna a fare applicazione del principio della c.d. «chiamata in sussidiarietà» ma in modo tanto peculiare da far ipotizzare che il noto meccanismo – ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003 – possa in qualche misura mutare i suoi caratteri. In questa pronuncia sono due gli aspetti che sembrano richiedere qualche nota di riflessione. In primo luogo la Corte consolida l’orientamento, già tracciato in particolare dalle sentt. nn. 151 e 285 del 2005, secondo il quale il principio di sussidiarietà non solo è in grado di attrarre allo Stato l’esercizio della funzione legislativa, ma viene esteso anche alla funzione regolamentare in modo da sottrarre alle Regioni – previa intesa – anche l’esercizio della funzione regolamentare. Un secondo aspetto è il percorso logico utilizzato dalla Corte che arriva all’esito di estendere il principio della chiamata in sussidiarietà anche della funzione regolamentare in una materia – il turismo – pacificamente riconosciuta di competenza regionale esclusiva. L’aspetto piuttosto singolare del ragionamento seguito dalla Corte è che nella sent. n. 88 del 2007 l’attrazione della funzione regolamentare allo Stato avviene in mancanza del primo presupposto che giustifica la chiamata in sussidiarietà e, cioè, l’avocazione delle funzioni amministrative allo Stato. Del resto che il livello regionale sia considerato il più idoneo allo svolgimento delle funzioni concernenti la nascita degli insediamenti turistici è anche ulteriormente confermato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che stabilivano le verifiche cui la Regione doveva sottoporre le proposte e introducevano il regime del silenzio assenso (commi 589 e 590). La Corte sanziona le disposizioni che limitano eccessivamente la capacità di valutazione e di decisione regionale, ma indirettamente conferma che il presupposto della chiamata in sussidiarietà è piuttosto incerto rimanendo l’esercizio concreto delle funzioni amministrative in capo alle Regioni. Per concludere, con questa pronuncia si comincia a profilare la possibilità di rendere la chiamata in sussidarietà indipendente rispetto all’effettivo esercizio della funzione amministrativa da parte dello Stato e, così facendo, si legittima la definitiva attribuzione all’art. 118 Cost. della valenza di titolo di intervento normativo (al pari di quelli elencati dall’art. 117 Cost.). In questo modo le esigenze di unitarietà di cui all’art. 118 Cost. potrebbero legittimare l’intervento legislativo statale in qualsiasi materia, ma senza privare le Regioni delle funzioni amministrative che vengono fatte oggetto della disciplina primaria e secondaria statale.

La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione in sussidiarietà…senza sussidiarietà (note a margine della sentenza n. 88 del 2007)

DE SANTIS, VALERIA
2007-01-01

Abstract

Con la sent. n. 88 del 2007 la Corte costituzionale torna a fare applicazione del principio della c.d. «chiamata in sussidiarietà» ma in modo tanto peculiare da far ipotizzare che il noto meccanismo – ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003 – possa in qualche misura mutare i suoi caratteri. In questa pronuncia sono due gli aspetti che sembrano richiedere qualche nota di riflessione. In primo luogo la Corte consolida l’orientamento, già tracciato in particolare dalle sentt. nn. 151 e 285 del 2005, secondo il quale il principio di sussidiarietà non solo è in grado di attrarre allo Stato l’esercizio della funzione legislativa, ma viene esteso anche alla funzione regolamentare in modo da sottrarre alle Regioni – previa intesa – anche l’esercizio della funzione regolamentare. Un secondo aspetto è il percorso logico utilizzato dalla Corte che arriva all’esito di estendere il principio della chiamata in sussidiarietà anche della funzione regolamentare in una materia – il turismo – pacificamente riconosciuta di competenza regionale esclusiva. L’aspetto piuttosto singolare del ragionamento seguito dalla Corte è che nella sent. n. 88 del 2007 l’attrazione della funzione regolamentare allo Stato avviene in mancanza del primo presupposto che giustifica la chiamata in sussidiarietà e, cioè, l’avocazione delle funzioni amministrative allo Stato. Del resto che il livello regionale sia considerato il più idoneo allo svolgimento delle funzioni concernenti la nascita degli insediamenti turistici è anche ulteriormente confermato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che stabilivano le verifiche cui la Regione doveva sottoporre le proposte e introducevano il regime del silenzio assenso (commi 589 e 590). La Corte sanziona le disposizioni che limitano eccessivamente la capacità di valutazione e di decisione regionale, ma indirettamente conferma che il presupposto della chiamata in sussidiarietà è piuttosto incerto rimanendo l’esercizio concreto delle funzioni amministrative in capo alle Regioni. Per concludere, con questa pronuncia si comincia a profilare la possibilità di rendere la chiamata in sussidarietà indipendente rispetto all’effettivo esercizio della funzione amministrativa da parte dello Stato e, così facendo, si legittima la definitiva attribuzione all’art. 118 Cost. della valenza di titolo di intervento normativo (al pari di quelli elencati dall’art. 117 Cost.). In questo modo le esigenze di unitarietà di cui all’art. 118 Cost. potrebbero legittimare l’intervento legislativo statale in qualsiasi materia, ma senza privare le Regioni delle funzioni amministrative che vengono fatte oggetto della disciplina primaria e secondaria statale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/20949
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