Nell’ordinamento regionale l’istituto referendario è sempre stato trattato con estrema cautela, se non con diffidenza, durante tutte le fasi di attuazione e modifica dell’ordinamento regionale. Malgrado il livello regionale sia particolarmente adatto a sviluppare proficue forme di partecipazione, la disciplina regionale in materia di referendum non brilla per particolare originalità, tranne qualche rara eccezione. La Costituzione non indica quali siano i tipi e gli effetti giuridici dei referendum regionali, ma lascia tale decisione allo Statuto e alla legge regionale. Nonostante l’apertura della disposizione costituzionale e l’assenza di vincoli e prescrizioni particolari, l’obbligo di disciplinare l’istituto referendario è stato interpretato dalle Regioni stesse, sia nella prima, che nella seconda stagione statutaria, in modo alquanto circoscritto. L’analisi del referendum a livello regionale evidenzia la prevalenza della tendenza a considerare il referendum un istituto di carattere eccezionale che, per sua natura, contrappone organi rappresentativi e corpo elettorale e che continua ad essere trattato come uno strumento di «rottura» rispetto al sistema rappresentativo. Però specialmente a seguito della riforma del titolo V della Costituzione emergono significative novità. Con la seconda stagione statutaria la maggior parte degli statuti prevede solo referendum consultivi ed abrogativi ma compaiono anche referendum propositivi e propositivi con effetti approvativi. Nella presente analisi sono stati presi in considerazione tutte le forme di referendum mettendo in evidenza come anche quello di tipo propositivo e propositivo con effetti approvativi è inserito all’interno di un sistema di democrazia rappresentativa e non è teso affatto a scardinarne i principi fondamentali. Il referendum rimane un istituto di partecipazione che, anche quando dovesse assumere una funzione propriamente deliberativa, mantiene carattere occasionale e non mette in discussione il carattere mediato della forma di governo regionale. La voce enciclopedica si sviluppa dopo nel modo seguente: 1. Il referendum nell’ordinamento regionale: considerazioni preliminari. Il dibattito in Assemblea Costituente e l’attuazione regionale. – 2. (Segue). Il referendum regionale nell’attuale quadro costituzionale. – 3. Il referendum abrogativo. L’oggetto, i limiti e il giudizio di ammissibilita` . – 4. (Segue). I soggetti e il quorum. – 5. (Segue). Effetti e termini di proponibilita` . – 6. Il referendum consultivo. Il referendum consultivo obbligatorio. – 7. Il referendum consultivo facoltativo. – 8. (Segue). I limiti del referendum consultivo facoltativo. – 9. Il referendum consultivo per la revisione dello Statuto sardo. – 10. Il referendum sullo Statuto e sulle leggi statutarie. – 11. Il referendum propositivo. – 12. (Segue). Il referendum propositivo con effetti approvativi

Il referendum regionale

DE SANTIS, VALERIA
2010-01-01

Abstract

Nell’ordinamento regionale l’istituto referendario è sempre stato trattato con estrema cautela, se non con diffidenza, durante tutte le fasi di attuazione e modifica dell’ordinamento regionale. Malgrado il livello regionale sia particolarmente adatto a sviluppare proficue forme di partecipazione, la disciplina regionale in materia di referendum non brilla per particolare originalità, tranne qualche rara eccezione. La Costituzione non indica quali siano i tipi e gli effetti giuridici dei referendum regionali, ma lascia tale decisione allo Statuto e alla legge regionale. Nonostante l’apertura della disposizione costituzionale e l’assenza di vincoli e prescrizioni particolari, l’obbligo di disciplinare l’istituto referendario è stato interpretato dalle Regioni stesse, sia nella prima, che nella seconda stagione statutaria, in modo alquanto circoscritto. L’analisi del referendum a livello regionale evidenzia la prevalenza della tendenza a considerare il referendum un istituto di carattere eccezionale che, per sua natura, contrappone organi rappresentativi e corpo elettorale e che continua ad essere trattato come uno strumento di «rottura» rispetto al sistema rappresentativo. Però specialmente a seguito della riforma del titolo V della Costituzione emergono significative novità. Con la seconda stagione statutaria la maggior parte degli statuti prevede solo referendum consultivi ed abrogativi ma compaiono anche referendum propositivi e propositivi con effetti approvativi. Nella presente analisi sono stati presi in considerazione tutte le forme di referendum mettendo in evidenza come anche quello di tipo propositivo e propositivo con effetti approvativi è inserito all’interno di un sistema di democrazia rappresentativa e non è teso affatto a scardinarne i principi fondamentali. Il referendum rimane un istituto di partecipazione che, anche quando dovesse assumere una funzione propriamente deliberativa, mantiene carattere occasionale e non mette in discussione il carattere mediato della forma di governo regionale. La voce enciclopedica si sviluppa dopo nel modo seguente: 1. Il referendum nell’ordinamento regionale: considerazioni preliminari. Il dibattito in Assemblea Costituente e l’attuazione regionale. – 2. (Segue). Il referendum regionale nell’attuale quadro costituzionale. – 3. Il referendum abrogativo. L’oggetto, i limiti e il giudizio di ammissibilita` . – 4. (Segue). I soggetti e il quorum. – 5. (Segue). Effetti e termini di proponibilita` . – 6. Il referendum consultivo. Il referendum consultivo obbligatorio. – 7. Il referendum consultivo facoltativo. – 8. (Segue). I limiti del referendum consultivo facoltativo. – 9. Il referendum consultivo per la revisione dello Statuto sardo. – 10. Il referendum sullo Statuto e sulle leggi statutarie. – 11. Il referendum propositivo. – 12. (Segue). Il referendum propositivo con effetti approvativi
2010
9788859800835
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/19659
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