n dottrina e giurisprudenza non è ravvisabile un criterio unitario per risolvere i casi in cui i lavoratori, pur avendo offerto in tutto o parte la propria prestazione, si trovino nella condizione di non poter adempiere al loro obbligo per motivi comunque attinenti al datore di lavoro.Le diverse valutazioni sono però tutte caratterizzate, come elemento unificante, da considerazioni di carattere, per così dire, “equitativo”, nel senso di voler far ricadere le conseguenze del mancato adempimento innanzi tutto in capo a chi ha originariamente tenuto una condotta difforme rispetto ai doveri tipici della propria sfera giuridica, lasciando al contrario indenne chi risulta comunque vittima di decisioni altrui, con la sola eccezione caso di impossibilità materiale ed assoluta della prestazione dovuta a forza maggiore, (ivi comprese calamità naturali e factum principis del tutto indipendente da scelte o comportamenti datoriali), intesa come fattore del tutto estraneo alla volontà delle parti, che non solo determina l’impossibilità di adempiere per i lavoratori, ma esclude che qualunque responsabilità possa essere individuata in capo al datore.

Mancata collaborazione datoriale all’adempimento ed impossibilità sopravvenuta della prestazione

SENA, Eufrasia
2008-01-01

Abstract

n dottrina e giurisprudenza non è ravvisabile un criterio unitario per risolvere i casi in cui i lavoratori, pur avendo offerto in tutto o parte la propria prestazione, si trovino nella condizione di non poter adempiere al loro obbligo per motivi comunque attinenti al datore di lavoro.Le diverse valutazioni sono però tutte caratterizzate, come elemento unificante, da considerazioni di carattere, per così dire, “equitativo”, nel senso di voler far ricadere le conseguenze del mancato adempimento innanzi tutto in capo a chi ha originariamente tenuto una condotta difforme rispetto ai doveri tipici della propria sfera giuridica, lasciando al contrario indenne chi risulta comunque vittima di decisioni altrui, con la sola eccezione caso di impossibilità materiale ed assoluta della prestazione dovuta a forza maggiore, (ivi comprese calamità naturali e factum principis del tutto indipendente da scelte o comportamenti datoriali), intesa come fattore del tutto estraneo alla volontà delle parti, che non solo determina l’impossibilità di adempiere per i lavoratori, ma esclude che qualunque responsabilità possa essere individuata in capo al datore.
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