Nell'ottica del contrasto all'evasione fiscale, l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011 indica, tra gli obiettivi generali della gestione del sistema tributario, il recupero della base imponibile non dichiarata attraverso una nuova e più moderna organizzazione del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale a livello sia centrale che locale. La suddetta riorganizzazione ha come finalità principale quella di focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche) allo scopo di adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, tenuto conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica. Tutto ciò allo scopo non solo di recuperare le imposte evase ma soprattutto di garantire, in prospettiva, un consistente incremento del gettito derivante dall' adempimento spontaneo (c.d. compliance). Nella macro-tipologia delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi, i soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore rappresentano, come è noto, la platea più numerosa. Con riferimento ai soggetti che risultano non congrui, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13 del 9 aprile 2009 invita gli uffici ad incentrare l’attività di controllo, sin dalla fase di selezione, oltre che sul livello di scostamento evidenziato da GE.RI.CO. anche sull’analisi della complessiva situazione del contribuente, acquisendo ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non congruità dei ricavi. In questo schema, per garantire maggiore efficacia all’azione amministrativa di controllo occorrerebbe, da un lato, utilizzare studi di settore capaci di rappresentare adeguatamente le situazioni di normalità economica e, dall’altro, ritrarre dall’osservazione della realtà beni e servizi significativi sotto il profilo indiziario, capaci di tradurre l’id quod plerumque accidit in un ammontare predeterminato di spesa, secondo la logica inferenziale sottesa alla determinazione sintetica. Nel contesto attuale, in assenza di un intervento legislativo nella disciplina del redditometro, è evidente che l’ufficio finanziario, nell’ottica del controllo sull’intera posizione fiscale del contribuente accertato, dovrà farsi carico di attività istruttorie piuttosto penetranti per motivare e provare il quadro probatorio che emerge dall’impiego combinato del redditometro e degli studi di settore.

Studi di settore e redditometro: evoluzione e prospettive

CONTE, DANIELA
2010-01-01

Abstract

Nell'ottica del contrasto all'evasione fiscale, l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011 indica, tra gli obiettivi generali della gestione del sistema tributario, il recupero della base imponibile non dichiarata attraverso una nuova e più moderna organizzazione del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale a livello sia centrale che locale. La suddetta riorganizzazione ha come finalità principale quella di focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche) allo scopo di adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, tenuto conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica. Tutto ciò allo scopo non solo di recuperare le imposte evase ma soprattutto di garantire, in prospettiva, un consistente incremento del gettito derivante dall' adempimento spontaneo (c.d. compliance). Nella macro-tipologia delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi, i soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore rappresentano, come è noto, la platea più numerosa. Con riferimento ai soggetti che risultano non congrui, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13 del 9 aprile 2009 invita gli uffici ad incentrare l’attività di controllo, sin dalla fase di selezione, oltre che sul livello di scostamento evidenziato da GE.RI.CO. anche sull’analisi della complessiva situazione del contribuente, acquisendo ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non congruità dei ricavi. In questo schema, per garantire maggiore efficacia all’azione amministrativa di controllo occorrerebbe, da un lato, utilizzare studi di settore capaci di rappresentare adeguatamente le situazioni di normalità economica e, dall’altro, ritrarre dall’osservazione della realtà beni e servizi significativi sotto il profilo indiziario, capaci di tradurre l’id quod plerumque accidit in un ammontare predeterminato di spesa, secondo la logica inferenziale sottesa alla determinazione sintetica. Nel contesto attuale, in assenza di un intervento legislativo nella disciplina del redditometro, è evidente che l’ufficio finanziario, nell’ottica del controllo sull’intera posizione fiscale del contribuente accertato, dovrà farsi carico di attività istruttorie piuttosto penetranti per motivare e provare il quadro probatorio che emerge dall’impiego combinato del redditometro e degli studi di settore.
2010
88-14-15450-3
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11367/16369
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